COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 del 26/02/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 44 – Reclamo A.C. San Nazario Varazze avverso l’ammenda di € 50 ed avverso le squalifiche dei calciatori Berardinucci Alberto per due giornate, Ottonello Flavio per tre giornate e Rezzani Gianluigi per cinque giornate ed avverso la squalifica dell’allenatore Festelli Dionisio fino al 14 Marzo 2004. Gara San Nazario – Don Bosco Alassio del 23.1.2004 campionato seconda categoria. C.U. n. 25 del 29.2.2004 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 del 26/02/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 44 - Reclamo A.C. San Nazario Varazze avverso l'ammenda di € 50 ed avverso le squalifiche dei calciatori Berardinucci Alberto per due giornate, Ottonello Flavio per tre giornate e Rezzani Gianluigi per cinque giornate ed avverso la squalifica dell'allenatore Festelli Dionisio fino al 14 Marzo 2004. Gara San Nazario - Don Bosco Alassio del 23.1.2004 campionato seconda categoria. C.U. n. 25 del 29.2.2004 C.P. Savona Con motivato reclamo, rafforzato verbalmente dai propri rappresentanti, L’A.C. San Nazario ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, così motivati nella declaratoria del giudice sportivo apparsa sul C.U. n. 25 del 29.2.2004 Comitato Provinciale di Savona: · Giocatore Berardinucci Alberto – non espulso – squalifica per due gare per gravi offese rivolte all’arbitro a fine gara; · Giocatore Ottonello Flavio - non espulso – squalifica per tre gare di cui una per recidiva in ammonizioni formali - per gravi offese rivolte all’arbitro a fine gara; · Giocatore Rezzani Gianluigi – non espulso – squalifica per cinque gare – perché afferrava con forza il braccio dell’arbitro impedendogli ogni movimento e gli rivolgeva frase offensiva prima che riuscisse a liberarsi e raggiungere lo spogliatoio · Allenatore Festelli Dionisio – squalifica fino al 14.3.2004 – allontanato per frase ingiuriosa rivolta all’arbitro si avvicinava allo stesso con atteggiamento minaccioso proferendogli gravi insulti. A fine gara reiterava tale comportamento. · Ammenda € 50,00 – persone non in distinta sostavano indebitamente nel recinto degli spogliatoi; le stesse a fine gara applaudivano ironicamente l’arbitro. Sostiene il sodalizio reclamante che le impugnate sanzioni siano la conseguenza di un referto non veritiero traente origine da due precedenti episodi a carico dell’arbitro: il primo riferito alla direzione della gara di spareggio della scorsa stagione sportiva tra il Don Bosco Alassio e il Taggia 2000, a seguito della quale gli alassini si erano molto lamentati dell’arbitraggio patendo poi alcune lunghe squalifiche di propri tesserati; il secondo riferito al fatto che per un certo periodo l’arbitro era stato dipendente del Comune di Varazze e, assegnato all’Ufficio Tecnico, aveva subito le lamentele di essa ricorrente per i molti problemi legati all’impianto sportivo. Conclude con la richiesta d’affrancamento delle sanzioni o, in subordine con la riduzione delle stesse a misura più equa. La Commissione Disciplinare, rilevata preliminarmente la non impugnabilità della squalifica del calciatore Berardinucci Alberto e dell’ammenda (art. 41 comma 3 lett. a e c C.G.S.), decide di non accogliere il reclamo. Come più volte ricordato, il giudizio sportivo si basa esclusivamente sugli atti ufficiali, ai quali è attribuito valore di prova assoluta che non può essere vinta o superata da elementi ad essi estranei; nel caso di specie la ricorrente potrà, se lo riterrà opportuno e conveniente, esporre le sopra esposte doglianze ad altri Organi previsti dall’ordinamento federale per simili accertamenti. Nel caso di specie il referto di gara è chiaro e coerente e le sanzioni inflitte in primo grado, eque ed appropriate alle infrazioni refertate e perfettamente motivate dal giudice sportivo, vanno confermate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C. San Nazario Varazze avverso l’ammenda di € 50,00 e avverso la squalifica del calciatore Berardinucci Alberto e lo rigetta per le altre sanzioni appellate. La tassa, addebitata in conto, deve essere incamerata.
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