COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Fezzanese, avverso la squalifica del calciatore Anselmo Nicolò fino al 31 Luglio 2004. Gara Fezzanese- Bolzanetese Virtus dell’8.2.2004 Campionato Eccellenza. C.U. n. 31 del 12.2.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Fezzanese, avverso la squalifica del calciatore Anselmo Nicolò fino al 31 Luglio 2004. Gara Fezzanese- Bolzanetese Virtus dell'8.2.2004 Campionato Eccellenza. C.U. n. 31 del 12.2.2004 “A fine gara si avvicinava all'arbitro e fingendo di porgergli la mano, con l'altra lo afferrava alla testa ed urlando gravi insulti lo costringeva ad abbassarsi per potersi divincolare.” Con questa motivazione il Giudice Sportivo squalificava fino al 31 Luglio 2004 il calciatore Anselmo Nicolò dell’U.S. Fezzanese. Il provvedimento è stato impugnato dall’U.S. Fezzanese con rituale reclamo nel quale chiede la riduzione della squalifica ritenuta eccessiva in relazione al fatto sottolineando come un’analoga infrazione compiuta, nella stessa partita, da un altro calciatore della propria squadra fosse stato sanzionato in maniera meno pesante. Osserva la Commissione Disciplinare di non ravvedere, nei due episodi citati, quegli elementi di analogia portati a difesa e di doversi quindi limitare alla disamina del caso in giudizio. Ciò premesso, poiché quanto riportato dal Giudice Sportivo nella sua declaratoria rispecchia perfettamente quanto riferito dall’arbitro e di ciò la stessa società né da esplicita ammissione, questo giudicante, in considerazione dell’obiettivo svolgimento dei fatti ed in assenza di precedenti specifici del soggetto, ritiene equo ridurre la sanzione irrogata dal G.S. determinandola nella squalifica fino al 30 giugno 2004. Per questi motivi in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Fezzanese riduce la squalifica inflitta al calciatore Anselmo Nicolò dal 31 Luglio 2004 al 30 Giugno 2004. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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