COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo del sig. Pieragostino Romeo, allenatore Soc. Sanremo Boys avverso la squalifica fino al 25 Marzo 2004 – Gara Sanremo Boys – Andora del 24.1.2004 C.U. n. 26 del 29.1.2004 C.P. Imperia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo del sig. Pieragostino Romeo, allenatore Soc. Sanremo Boys avverso la squalifica fino al 25 Marzo 2004 - Gara Sanremo Boys - Andora del 24.1.2004 C.U. n. 26 del 29.1.2004 C.P. Imperia. Il Signor Pieragostino Romeo, allenatore tesserato per la Soc. Sanremo Boys, ha proposto reclamo avverso la squalifica fino al 25 Marzo 2004 inflittagli dal Giudice Sportivo in relazione alla gara del Campionato Juniores Provinciale Sanremo Boys-Andora del 24.1.2004. Poiché il reclamante, nonostante formale richiesta a mezzo telegramma del 24.2.2004, non ha ottemperato al versamento della prescritta tassa, la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile l’istanza, astenendosi dall’esame di merito, e trasmette gli atti al Comitato Regionale Liguria per gli eventuali adempimenti di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it