COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Soc. Campo Ligure C5 avverso l’ammenda di € 80,00. Gara Magilla 1996 – Campo Ligure C5 dell’1.3.2004 Campionato Calcio a Cinque Serie C. C.U. n. 34 del 4.3.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Soc. Campo Ligure C5 avverso l'ammenda di € 80,00. Gara Magilla 1996 - Campo Ligure C5 dell’1.3.2004 Campionato Calcio a Cinque Serie C. C.U. n. 34 del 4.3.2004 Il reclamo, inviato al Comitato Regionale Liguria e da questi trasmesso, per competenza, alla Commissione Disciplinare è inammissibile per violazione dell’art. 41 comma 3 d. C.G.S. che sancisce la non impugnabilità, per Società partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a Cinque, dei provvedimenti pecuniari inferiori a € 150,00. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Soc. Campo Ligure C5 e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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