COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo S.S. Forza e Coraggio avverso la squalifica del calciatore Fiondella Francesco per quattro giornate. Gara Valdivara-Forza e Coraggio del 22.2.2004 Campionato Prima Categoria C.U. n. 33 del 26.2.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo S.S. Forza e Coraggio avverso la squalifica del calciatore Fiondella Francesco per quattro giornate. Gara Valdivara-Forza e Coraggio del 22.2.2004 Campionato Prima Categoria C.U. n. 33 del 26.2.2004 La Commissione Disciplinare, · · letto il reclamo in epigrafe; · · rilevato che le considerazioni del sodalizio reclamante appaiono contrastanti con le risultanze del referto arbitrale, dal quale si evince che il Fiondella fu espulso per aver colpito “con un calcio da tergo un avversario alla gamba senza possibilità alcuna di prendere il pallone” e che all’uscita dal terreno di gioco protestando, appoggiava una mano sul volto dell’arbitro; · · ritenuto che ai sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti nel rapporto dell’arbitro; · · considerato che in ragione dell’obiettiva gravità del comportamento del calciatore, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità e che pertanto deve essere confermata con conseguente rigetto del reclamo;
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