COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 25/03/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Pol. Cosseria avverso la regolarità della gara del Campionato di Seconda Categoria Sant’Ampelio-Cosseria del 7.3.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 25/03/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Pol. Cosseria avverso la regolarità della gara del Campionato di Seconda Categoria Sant'Ampelio-Cosseria del 7.3.2004 Con reclamo ritualmente proposto nei termini, la Pol. Cosseria si è rivolta alla Commissione Disciplinare per ottenere l’applicazione, a carico del G.S. Sant’Ampelio Bordighera, della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato di Seconda Categoria Sant’Ampelio-Cosseria, disputata a Bordighera il 7.3.2004 e terminata col risultato di 2-1. La reclamante lamenta ed eccepisce l’irregolare partecipazione alla gara del giocatore Mamone Mario perché squalificato per un turno dal Giudice Sportivo come da C.U. n. 30 del 4.3.2004 C.P. Savona. Nelle controdeduzioni il G.S. Sant’Ampelio chiede la ripetizione dell’incontro affermando la propria buona fede e giustificando il suo operato col fatto di non essere venuto a conoscenza della squalifica del calciatore a causa del sistematico ritardo con cui il Comunicato Ufficiale gli è recapitato. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere accolto. Accertato che il calciatore era stato squalificato dal Giudice Sportivo con provvedimento apparso sul C.U. n. 30 del 4.3.2004 C.P. Savona, la sanzione avrebbe dovuto essere scontata nella gara Sant’Ampelio-Cosseria del 7.3.2004 ove invece il Mamone fu effettivamente schierato. Ciò comporta l’applicazione a carico del G.S. Sant’Ampelio Bordighera della sanzione di cui all’art. 12 punto 5 C.G.S. Al G.S. Sant’Ampelio la Commissione Disciplinare ricorda che l’art. 17 punto 11 C.G.S. sancisce il principio di conoscenza assoluta dei provvedimenti disciplinari alla data di pubblicazione dei Comunicati Ufficiali talché la tardiva ricezione degli stessi non può essere invocata a discolpa dai sodalizi affiliati o dai loro tesserati. Per questi motivi, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Pol. Cosseria infligge al G.S. Sant’Ampelio Bordighera la punizione sportiva di perdita della gara Sant’Ampelio – Cosseria del 7.3.2004 col risultato di 0-3 e l’ammenda di € 150,00 ed al calciatore Mamone Mario la squalifica per un’ulteriore giornata. Dispone la restituzione della tassa reclamo nella misura versata.
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