COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 25/03/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo A.S. Multedo 1930 avverso le squalifiche dei calciatori Caraffini Roberto per tre giornate e Pastorino Fabio per quattro giornate ed avverso la squalifica dell’allenatore Rovelli Paolo fino al 24.3.2004. Gara Multedo-Torriglia del 28.2.2004 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 34 del 4.3.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 25/03/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo A.S. Multedo 1930 avverso le squalifiche dei calciatori Caraffini Roberto per tre giornate e Pastorino Fabio per quattro giornate ed avverso la squalifica dell'allenatore Rovelli Paolo fino al 24.3.2004. Gara Multedo-Torriglia del 28.2.2004 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 34 del 4.3.2004 Reclama l’A.S. Multedo 1930 avverso le squalifiche dei calciatori Caraffini Roberto per tre giornate e Pastorino Fabio per quattro giornate assunte dal Giudice Sportivo con le seguenti motivazioni: Caraffini Roberto: Espulso per aver protestato a seguito di una decisione tecnica, si avvicinava all’arbitro ed insultandolo lo minacciava. Pastorino Fabio: a fine gara insultava l’arbitro ed avvicinandoglisi, lo spingeva con una mano verso lo spogliatoio. Continuava a profferire frasi offensive e minacciose. Dovevano intervenire alcuni compagni per allontanarlo. Non usava violenza. Reclama anche verso la squalifica fino al 24.3.2004 dell’allenatore Rovelli Paolo, ma la decisione non è appellabile ai sensi dell’art. 41 comma 3 lett. b C.G.S. (sanzione inferiore al minimo appellabile). Sostiene la reclamante che, sulla base di testimonianze in suo possesso, non corrisponde a verità che il Caraffini abbia insultato l’arbitro; quanto al Pastorino afferma che il proprio tesserato non aveva insultato e spintonato il direttore di gara. Chiede pertanto la riduzione delle squalifiche. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, delibera di non accogliere l’istanza. Le eccezioni della società, basate sull’esclusiva negazione dei fatti così come riferiti in forma chiara e coerente dall’arbitro e riportati dal primo giudice, devono essere respinte per il disposto dell’art. 31 lett. A1 C.G.S. che attribuisce valore di prova privilegiata agli atti ufficiali e le sanzioni inflitte in primo grado, eque e proporzionate alle infrazioni commesse, confermate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Multedo avverso le squalifiche dei calciatori Caraffini Roberto e Pastorino Fabio e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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