COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 01/04/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA DEL 20/03/2004 RAPALLO RUENTES 1914 – RIVASAMBA H.C.A.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 01/04/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA DEL 20/03/2004 RAPALLO RUENTES 1914 - RIVASAMBA H.C.A. Reclamo S.C. RIVASAMBA Gara terminata con il risultato di 1 – 1. La società a margine ha proposto reclamo avverso la regolarità di svolgimento della gara. La ricorrente lamenta la decisione adottata dall'arbitro in merito all'annullamento di una rete, e chiede la ripetizione della gara stessa. La società Rivasamba, precisa che il presente ricorso non è riferito ad un giudizio di natura tecnica per il quale, come noto non è ammesso reclamare (art.12/4) ma bensì per il comportamento di tre (3) calciatori della Soc. Rapallo Ruentes che avrebbero messo in atto un comportamento gravemente intimidatorio, nei confronti di un assistente allo scopo di indurre l'arbitro ad annullare una rete. Dall'esame dei documenti ufficiali si rileva che i giocatori, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente hanno tenuto un comportamento civile e responsabile chiedendo spiegazioni in merito alla convalida della rete, successivamente annullata, senza mai esercitare intimidazioni ne pressioni psicologiche, permettendo il libero ed imparziale giudizio del direttore di gara. A seguito di quanto sopra esposto si evince che il comportamento dei giocatori della soc. Rapallo Ruentes non è stato tale da ingenerare o determinare alcun condizionamento. Ne consegue che non può essere attribuita rilevanza ad assunto difensivo che tenda a sostituire alla versione ufficiale una diversa ricostruzione della dinamica dell'episodio. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 37 del 25/03/04 si pubblica il risultato conseguito sul campo Rapallo Ruentes - Rivasamba 1-1 e si incamera la tassa (art.29/13 cod.G.S.).
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