COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 17/ 1/2004 VILLANTERIO – ROZZANO CALCIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 17/ 1/2004 VILLANTERIO - ROZZANO CALCIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. num28 del 22/01/2004 questo Giudice Sportivo ha provveduto a sospendere in via cautelare con effetto immediato, ai sensi dell’art.15 comma 1 del C.G.S., i calciatori: Scarano Michele, Scilimati Francesco, Pirone Salvatore e Di Modica Manuel, tutti della Società Rozzano Calcio. Dagli atti ufficiali di gara si riscontra quanto di seguito. Al termine della gara i calciatori facevano rientro negli spogliatoi e, mentre si trovavano ancora nel corridoio, ben quattro calciatori della società Rozzano Calcio, i signori: Scarano Michele, Scilimati Francesco, Pirone Salvatore e Di Modica Manuel, senza apparente motivo, aggredivano un calciatore della società avversaria; lo facevano cadere a terra ed ivi lo colpivano con “ripetuti pugni e calci che gli procuravano ferite varie con escoriazioni al capo, volto, ginocchia, torace, addome” nonchè, come megli specificato dal certificato medico del pronto soccorso del presidio di Sant’Angelo Lodigiano anche al “collo ed alle mani”. Il fatto è avvenuto sotto gli occhi del direttore di gara che interveniva con i dirigenti di entrambe le società per porre fine all’aggressione; egli stesso veniva fatto oggetto, da parte dei quattro calciatori in questione, di un comportamento aggressivo ed intimidatorio che non si concludeva comunque in atti concreti perchè i citati calciatori venivano trattenuti dai dirigenti che in tal modo consentivano all’arbitro di rientrare indenne nello spogliatoio. Mentre l’arbitro si accingeva a raggiungere la propria autovettura si accorgeva che i quattro segnalati calciatori stazionavano nei pressi della vettura ed annotavano il numero di targa e, scortolo, lo facevano oggetto di pesanti ingiurie e gravi minacce ed intimidazioni: “sei un uomo morto, ti veniamo a prendere a casa”; al fine di evitare ulteriori complicazioni il direttore di gara opportunamente decideva di attendere una ventina di minuti prima di lasciare l’impianto sportivo. Ogni atto di violenza compiuto volontariamente in danno di un avversario è di per se ingiustificabile e va adeguatamente sanzionato, posto che ogni tesserato è tenuto a “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva (C,G.S. Art.1 Comma 1)”; pertanto con opportuno rigore va considerato il meschino e spregevole comportamento violento perpetrato, senza apparenti motivi, da ben quattro calciatori uniti contro un solo avversario; comportamento che non ha causato al malcapitato gravi conseguenze solamente per il pronto intervento dei dirigenti. Cosi pure con opportuno rigore va considerato il grave comportamento intimidatoriodagli stessi quattro messo in opera nei confronti del direttore di gara sia in concomitanza dei fatti violenti su citati ed avvenuti al termine della gara sia, con evidente premeditazione, parecchio tempo dopo ed in prossimità della vettura, mentre il direttore di gara tentava di far rientro alla propria abitazione. Considerato che tra i quattro calciatori il solo calciatore Pirone Salvatore risulta ancora minorenne e pertanto nei suoi confronti si riterrà di valutare tale circostanza ai fini della erogazione della sanzione. Dato atto che la Società Rozzano Calcio è quindi oggettivamente responsabile del comportamento dei citati calciatori e che tuttavia la sanzione comminata sarà limitata per il fattivo comportamento dei propri dirigenti: P.Q.S. DELIBERA a) Di comminare alla Società Rozzano Calcio la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00 in quanto oggettivamente responsabile dei fatti su indicati (sanzione limitata per il fattivo comportamento dei suoi dirigenti). b) Di squalificare i calciatori della Società Rozzano Calcio: Scarano Michele, Scilimati Francesco e Di Modica Manuel, per i motivi a loro imputati, per anni uno e mezzo, vale a dire fino al 20/07/2005. c) Di squalificare il calciatore della Società Rozzano Calcio, Pirone Salvatore per i motivi a lui imputati, per anni uno, vale a dire fino al 25/01/2005.
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