COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Dellese Camp. 1°Cat. / Gir. A Gara del 14/12/2003 tra Cellatica/Dellese (C.U. n.24 del C.R.L. datato 18/12/2003)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Dellese Camp. 1°Cat. / Gir. A Gara del 14/12/2003 tra Cellatica/Dellese (C.U. n.24 del C.R.L. datato 18/12/2003) La società DELLESE ha proposto reclamo avverso la delibera del G.S. che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3, lamentando di aver rispettato quanto stabilito dal C.U. n.2 del 10/07/2003 punto 3.1.4 e del C.U. n.44 del 30/05/2002 punto 3.1.1., avendo sostituito il calciatore n. 8 (nato 1982) con il n. 15 (nato 1983) e non con il calciatore n.13 (nato 1973) come indicato dall’arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: che il referto arbitrale, il quale forma piena prova ai fini che qui interessano (ex art.31 del C.G.S.) è chiaro e privo di imprecisioni nell’indicare che al 42’ del 2° tempo il calciatore n.8 ARGENTERIO è stato sostituito con il n.13 BETTI. Si rileva altresì che il direttore di gara, sentito per ottenere eventuali chiarimenti, ha confermato integralmente il contenuto del referto. Le deduzioni svolte dalla reclamante, invece, costituiscono mere allegazioni di parte prive di valenza probatoria e non idonee a confutare il contenuto del referto arbitrale. Alla luce di quanto esposto, risulta provato che la S.S. DELLESE, a decorrere dal 42’ del 2° tempo, ha schierato un campo un solo calciatore nato dall’1/1/1982 anziché due come previsto dalla vigente normativa. Rilevato, pertanto, la palese violazione del C.U. n.44 del 30/05/2002 punto 3.1.1 da parte della DELLESE e la conseguente necessità di applicare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3, così come previsto dall’art.12 del C.G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it