COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Calcense Camp. 1°Cat. / Gir. B Gara del 21/12/2003 tra Casale Vidolasco/Calcense (C.U. n.26 del C.R.L. datato 08/01/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°29 del 29/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Calcense Camp. 1°Cat. / Gir. B Gara del 21/12/2003 tra Casale Vidolasco/Calcense (C.U. n.26 del C.R.L. datato 08/01/2004) La società CALCENSE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore RAIMONDI ANDREA sino al 27/10/2004, lamentando che la squalifica comminatagli sarebbe eccessiva in considerazione della dinamica con cui si è svolta l’azione di protesta del calciatore nei confronti dell’arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il rapporto è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n. 5 del C.G.S., rileva: dal referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare ex art. 31 del C.G.S., si evince che il calciatore sanzionato, recatosi di corsa verso l’arbitro bestemmiando, lo ha dapprima colpito con una spallata, in seguito alla notifica del provvedimento d’espulsione, gli ha messo la mano in faccia, spingendogli la testa indietro. Nel compiere tale ultima azione, il RAIMONDI ha altresì infilato un dito nell’occhio del direttore di gara, causandogli dolore. Si rileva, inoltre, che la reclamante neppure ha fornito una ricostruzione dell’accaduto diversa da quella indicata nel referto arbitrale. Si rileva, infine, che la sanzione comminata dal G.S. appare congrua e pienamente giustificata dal comportamento offensivo e violento tenuto dal calciatore RAIMONDI nei confronti del direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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