COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 del 05/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Gerenzanese Camp. 2°Cat. / Gir. N Gara del 18/01/2004 tra Legnarello/Gerenzanese (C.U. n.22 del Comitato di Legnano datato 22/01/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 del 05/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Gerenzanese Camp. 2°Cat. / Gir. N Gara del 18/01/2004 tra Legnarello/Gerenzanese (C.U. n.22 del Comitato di Legnano datato 22/01/2004) La società GERENZANESE ha proposto reclamo avverso la delibera del G.S. che ha squalificato il calciatore BRUNO VOLONTE’ sino al 30/06/2004, lamentando che il calciatore sanzionato non avrebbe assolutamente toccato il direttore di gara (sic.!) solo mere proteste. Chiede di conseguenza una congrua riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, e sentito a chiarimenti l’arbitro, si evince che il calciatore VOLONTE’ prima protestava insultando il direttore di gara a seguito della concessione di un calcio di rigore, e poi al conseguente provvedimento di espulsione spintonava con vigore l’arbitro provocandogli un temporaneo dolore. Proseguendo nella sua condotta continuava ad offendere l’arbitro e la categoria arbitrale con frasi ingiuriose e irriguardose, comunque pur considerando la condotta del calciatore sanzionato, tenendo conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, appare opportuno graduare la sanzione disposta in prime cure. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore BRUNO VOLONTE’ a tutto il 31/05/2004.
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