COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 del 05/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Athena Somma Camp. Calcio Femminile serie D / Gir. A Gara del 18/01/2004 tra Casa della Gioventù/Athena Somma

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 del 05/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Athena Somma Camp. Calcio Femminile serie D / Gir. A Gara del 18/01/2004 tra Casa della Gioventù/Athena Somma La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ATHENA SOMMA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CASA DELLA GIOVENTU’ avrebbe fatto partecipare la calciatrice GRETA DE CRISTOFORO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art.42 n.3 del C.G.S.. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art.42 comma 6 del C.G.S.. Rilevato che la società CASA DELLA GIOVENTU’ ha inviato le proprie contro deduzioni. Rilevato che, dalle indagini e dagli accertamenti effettuati presso la segreteria del Comitato R.L. Calcio Femminile, la calciatrice stessa non risulta in possesso della autorizzazione prevista dall’art.40 NOIF 3°comma, il reclamo è fondato in quanto la calciatrice non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 12-13-14-17-42 n.2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società CASA DELLA GIOVENTU’ la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società CASA DELLA GIOVENTU’ l’ammenda di Euro 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di inibire a tutto il 29/02/2004 il dirigente accompagnatore sig. GIANFRANCO VOLONTERIO della società CASA DELLA GIOVENTU’ Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della società reclamante.
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