COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 12/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Associazione Sportiva Tresenda Camp. 2^ Cat. / Gir. Z Gara del 18/01/2004 tra Bellagina/Tresenda (C.U. n.20 del Comitato di Sondrio datato 07/01/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31 del 12/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Associazione Sportiva Tresenda Camp. 2^ Cat. / Gir. Z Gara del 18/01/2004 tra Bellagina/Tresenda (C.U. n.20 del Comitato di Sondrio datato 07/01/2004) L’Ass. Sportiva Tresenda ha proposto reclamo per la posizione irregolare del calciatore Grammatica Fabio impiegato dalla Unione Sportiva Bellagina nella gara suddetta, inviando copia del reclamo alla U.S. Bellagina, allegando all’uopo la ricevuta dalla raccomandata. Ha inviato le propri contro deduzioni la U.S. Bellagina, argomentando che l’arbitro nella gara Gravedona – Bellagina del 14/12/2003 appena conclusasi aveva comunicato sia al calciatore Grammatica la sua espulsione sia ai dirigenti ed al tecnico il provvedimento assunto ed a conforto allegava la distinta dove figura annotata la espulsione del giocatore Grammatica contraddistinto con il n.7. La espulsione trova conferma anche nel referto arbitrale della gara Gravedona – Bellagina dove si legge che il calciatore a fine gara aveva deriso l’arbitro. Sostiene la U.S. Bellagina, che, poiché l’espulsione prevede l’automatica esclusione del calciatore dalla gara successiva, anche in assenza del comunicato ufficiale, aveva provveduto ad escludere il citato calciatore dalla gara del 21/12/2003 (U.S. Bellagina – Mello) ed a conferma dell’assunto allega la distinta della formazione. La U.S. Bellagina riteneva pertanto che il calciatore suddetto fosse disponibile per la gara del 18/01/2004 e non in posizione irregolare, sebbene fosse a conoscenza che lo stesso risultava dal comunicato n.20 del 07/01/2004 squalificato sotto la dicitura: “posizione del calciatore: non espulso”. Chiedeva conforto al Comitato di Sondrio ed “il funzionario interpellato – afferma la U.S. Bellagina – ha dato parere favorevole all’utilizzo del calciatore in quanto lo stesso aveva già scontata la squalifica nella partita precedente”. La Commissione Disciplinare, letti il reclamo della A.S. Tresenda e le contro deduzione della resistente U.S. Bellagina, OSSERVA Risulta nel comunicato del 7 Gennaio 2004 del Comitato di Sondrio “a carico di calciatori non espulsi dal campo la squalifica per una gara effettiva di Grammatica Fabio – Bellagina – per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara”. Non ha importanza in questa sede esaminare se bisogna considerare l’applicabilità o meno dell’automatismo al caso de quo (art.14 n.9 C.G.S), ma la funzione ed il ruolo che svolge “il Comunicato Ufficiale” e la sua pubblicazione. Con la pubblicazione del Comunicato vengono portate a conoscenza degli interessati le decisioni adottate dagli organi ed enti operanti nell’ambito federale e tali decisioni, anche se frutto di errore, devono essere strettamente e rigorosamente osservate. Una erronea decisione pubblicata può essere superata e vinta solo a mezzo di altro equipollente atto e cioè di altro comunicato Ufficiale. Secondo l’indirizzo costante della C.A.F. (18 maggio 1995 C.U. n.32 pag.267; 14 gennaio 1981 C.U. n.22) “il provvedimento di squalifica anche se male irrogato conserva la sua efficacia, quando sia stato pubblicato su un comunicato ufficiale e, salvo espressa revoca contenuta in altro comunicato ufficiale perché i diritti dei terzi devono, in ogni modo, essere tutelati.” La tassatività dell’obbligo di attenersi alle decisioni adottate e pubblicate sul comunicato ufficiale esclude perentoriamente ogni altro mezzo di comunicazione (così come il parere favorevole all’utilizzo del calciatore espresso dal funzionario del Comitato di Sondrio, secondo quanto riferisce la U.S. Bellagina). Alla luce delle osservazioni svolte il reclamo avanzato dalla A.S. Tresenda dev’essere accolto in quanto il calciatore Grammatica Fabio, essendo squalificato, non aveva titolo a partecipare alla gara del 18 gennaio 2004 Bellagina – Tresenda e la conseguenza è la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto ex art.12 n.5 inflitta alla U.S. Bellagina. Pertanto, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla A.S. Tresenda e di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla U.S. Bellagina come segue: Bellagina – Tresenda 0-3 del 18 gennaio 2004. Tassa non addebitata. Si comunichi al Comitato di Sondrio.
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