COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO ECCELLENZA CAMPIONATO DI ECCELLENZA Girone: A GARA: Verbano – Venegono del 08.02.2004

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it CAMPIONATO ECCELLENZA CAMPIONATO DI ECCELLENZA Girone: A GARA: Verbano – Venegono del 08.02.2004 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 31 del 12-02-04 questo Giudice ha deciso di sospendere in via cautelare il Signor Buscaglia Marzio, tecnico della società Verbano, e di riservarsi la decisione in ordine alle sanzioni da comminarsi alla società, al fine di accertare i fatti avvenuti durante ed al termine della gara stessa. Dagli atti ufficiali di gara, dal colloquio intervenuto con gli ufficiali di gara, dal supplemento di rapporto e dal rapporto del Commissario di campo si rileva, univocamente e senza contraddizione alcuna, che al 49° del secondo tempo a seguito del verificarsi di decisioni arbitrali, seppur sfavorevoli alla sua squadra, al richiamo alla calma da parte di un assistente arbitrale, il Signor Buscaglia Marzio, tecnico della società Verbano, ingiuriava e minacciava lo stesso assistente arbitrale il quale richiamava l’attenzione dell’arbitro che, ovviamente, provvedeva ad allontanare dal campo il tecnico citato. Alla notifica del provvedimento il signor Buscaglia in modo visibilmente alterato insolentiva ed ingiuriava anche il direttore di gara e mentre lasciava il terreno di gioco, transitando nei pressi dell’assistente arbitrale lo “colpiva con uno schiaffo a mano aperta sulla parte sinistra del volto, schiaffo di lieve entità, che non procurava danni né dolore eccessivo”; all’invito dell’arbitro di allontanarsi il Buscaglia reiterava le ingiurie nei suoi confronti. Anziché rientrare immediatamente nello spogliatoio (nonostante gli inviti inascoltati dei propri dirigenti), si posizionava nei pressi del tunnel di uscita dove attendeva l’arrivo dell’assistente arbitrale da lui già colpito e lasciatolo passare lo inseguiva nel tunnel raggiungendolo sulle scale ove peraltro “veniva trattenuto da giocatori e dirigenti” che accortisi delle intenzioni del tecnico lo avevano bloccato; ma questi, utilizzando la forza si divincolava e colpiva nuovamente l’assistente arbitrale, purtroppo anche lui bloccato nel passaggio dalla calca di altri calciatori in transito, “con una sberla a mano aperta e braccio teso, sulla parte sinistra del volto” che gli procurava “dolore solo momentaneo e nessun danno materiale”: l’entità del colpo risultava ridotta solamente grazie all’intervento dei calciatori e dirigenti che lo stavano trattenendo. Inoltre, allorché il dirigente locale si recava nello spogliatoio dell’arbitro per ritirare i documenti il signor Buscaglia, ancora inspiegabilmente presente all’interno degli spogliatoi, guardando con tono di sfida il direttore di gara e proferendo gravissime e pesanti minacce gli diceva “ti vengo a prendere a casa e …..”. Infine, come si evince dal rapporto del Commissario di Campo, per l’occasione nominato dal CRLombardia per svolgere tali funzioni, teneva atteggiamento agguerrito e minaccioso anche nei confronti del Presidente regionale degli arbitri, in sosta presso lo spogliatoio; avvicinatosi poi alla vettura del direttore di gara minacciava di danneggiarla. E del tutto evidente che tali inqualificabili comportamenti violenti, ripetuti e protrattisi con continuazione ancorchè posti in essere nonostante i ripetuti tentativi di persuasione a desistervi e gli interventi attuati anche materialmente da parte dei suoi stessi calciatori e dirigenti, non solo non trovano giustificazione alcuna dal negativo andamento della gara, bensì risultano chiaramente aggravanti della posizione del tecnico che, proprio per la sua funzione di guida nei confronti del gruppo a lui affidato non può permettersi atteggiamenti e comportamenti meno che corretti e rispettosi nei confronti di chicchessia ed in particolare nei confronti degli ufficiali di gara o di dirigenti federali, per di più, ospiti; pertanto l’operato del tecnico signor Buscaglia va senza dubbio adeguatamente censurato e sanzionato. Peraltro va rilevato che dirigenti e calciatori della società Verbano sono attivamente intervenuti a difesa degli ufficiali di gara limitando in tal modo le conseguenze degli atti del proprio allenatore; tale circostanza va valutata al fine di limitare la portata della sanzione da comminare. P.Q.S. DELIBERA 1 Di comminare al Signor Buscaglia Marzio, tecnico della società Verbano, la squalifica per anni quattro, vale a dire fino al 6-02-08; 2 Di comminare alla società Verbano l’ammenda di € 1.000,00 per responsabilità oggettiva.
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