COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ges Monza Camp. 2° Cat. / Gir. L Gara del 18/01/2004 tra La Dominante/Ges Monza (C.U. n.20 del Comitato di Monza datato 22/01/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ges Monza Camp. 2° Cat. / Gir. L Gara del 18/01/2004 tra La Dominante/Ges Monza (C.U. n.20 del Comitato di Monza datato 22/01/2004) La Società GES MONZA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CENTONZE FERRUCCIO sino al 31/05/2004. La Commissione Disciplinare, sentito il dirigente della reclamante delegato dal Presidente e non ammesso l’altro delegato CENTONZE FERRUCCIO, in quanto squalificato sino al 31/05/2004 e quindi inibito a rappresentare la società, respinte le istanze istruttorie della GES MONZA in quanto nel giudizio disciplinare non sono ammessi il contraddittorio con il direttore di gara e la presenza di testimoni, osserva che il rapporto di gara costituisce fonte privilegiata di prova e che una versione dei fatti difforme da quella risultante dal rapporto stesso, resa dalla parte interessata non può avere alcuna rilevanza in questa sede, quando il rapporto stesso è chiaro ed univoco. Il calciatore sanzionato, a seguito dell’espulsione del proprio capitano, si è alzato dalla panchina, è entrato abusivamente sul terreno di gioco, avvicinandosi minacciosamente all’arbitro e strattonandolo da dietro. Riportato in panchina dai propri dirigenti ha continuato ad insultare sia l’arbitro sia gli avversari sino alla sua espulsione dal campo. La sanzione comminata dal G.S. appare congiura in relazione al comportamento del calciatore per cui la Commissione Disciplinare RESPINGE Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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