COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Vergherese Camp. 3° Cat. / Gir. A Gara dell’1/02/2004 tra Vergherese/Buscate (C.U. n.24 del Comitato di Legnano datato 05/02/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°33 del 26/02/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Vergherese Camp. 3° Cat. / Gir. A Gara dell’1/02/2004 tra Vergherese/Buscate (C.U. n.24 del Comitato di Legnano datato 05/02/2004) La Pol. Vergherese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore DE STEFANO FABIO sino al 31/01/2006 ed il tecnico DE VECCHI GIANFRANCO sino al 31/05/2004, nonché la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, lamentando che la gara era terminata regolarmente e non sospesa; il calciatore DE STEFANO non ha dato una testata all’arbitro; il tecnico sig. DE VECCHI non ha proferito frasi offensive nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: il reclamo è inammissibile nella parte in cui ha impugnato la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la Pol. VERGHERESE non ha inviato copia del reclamo alla società avversaria, così come previsto dall’art.42 n.6 del C.G.S.. Dal rapporto arbitrale, fonte privilegiata di prova emerge che, il DE STEFANO dopo aver offeso l’arbitro lo colpiva violentemente con una testata alla fronte causandogli gonfiore. Alla luce della gravità del suddetto comportamento appare congrua la squalifica comminata dal G.S. al DE STEFANO. Analogamente merita di essere confermata l’inibizione comminata al tecnico DE VECCHI il quale, come ha precisato il direttore di gara sentito da questa Commissione, ha insultato l’arbitro durante la gara e al termine della gara stessa ha nuovamente insultato e minacciato l’arbitro insieme ad un gruppo di tifosi. Pertanto, le deduzioni svolte dalla reclamante sono mere allegazioni di parte le quali non trovano nessun riscontro nel rapporto arbitrale e confermate dall’arbitro stesso a questa Commissione e come tali non meritano quindi di essere accolte. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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