COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°55 del 29/01/2004- pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. JUVENTUS CLUB TOLENTINO avverso decisioni merito gara A.S. Juventus Club Tolentino – Porto Recanati, del 21.12.2003 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D “ – Com. Uff. n. 24 del 29.12.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°55 del 29/01/2004- pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. JUVENTUS CLUB TOLENTINO avverso decisioni merito gara A.S. Juventus Club Tolentino – Porto Recanati, del 21.12.2003 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D “ – Com. Uff. n. 24 del 29.12.2003 del Comitato Provinciale di Macerata. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al ventesimo minuto del secondo tempo, a seguito di aggressioni fisiche e verbali subite da parte dei calciatori dell’A.S. Juventus Club Tolentino e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’odierna reclamante, ritenuta responsabile dei fatti posti in essere dai propri tesserati, così come refertati, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 1 conseguito in campo all’atto della sospensione, deplorando altresì la medesima Società per quanto accaduto. Lo stesso Giudicante comminava al sig. Tiberi Luigi, allenatore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2004 “per aver strattonato per la maglia e per le braccia l’arbitro; inoltre prendeva l’arbitro per la manica della divisa insultandolo e minacciandolo di dargli un pugno in faccia più volte”; squalificava infine per otto e sette gare effettive i calciatori Selamanay Arber e Meo Luca, entrambi tesserati per la reclamante; il primo “per aver strattonato per la maglia e per le braccia l’arbitro tenendo un comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara”; il secondo “per aver strattonato l’arbitro per la maglia e per le braccia e per comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara”. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.S. Juventus Club Tolentino contestando l’operato del direttore di gara e la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi. A sostegno del gravame la Società rilevava che al ventesimo minuto del secondo tempo i due calciatori sanzionati si avvicinavano al direttore di gara per palesargli le ragioni del loro dissenso in merito ad una sua decisione tecnica, senza tuttavia proferire offese personali o porre in essere condotte violente o dar luogo ad alcun contatto fisico; entrambi, espulsi per le proteste, si allontanavano subito dal terreno di gioco, permettendo così la ripresa della gara; dopo circa sei minuti di ulteriore gioco, l’arbitro sanzionava una protesta, peraltro contenuta, dell’allenatore Tiberi con l’espulsione, decretando altresì la fine anticipata dell’incontro. Sarebbe del tutto immotivata, secondo la reclamante, la decisione dell’arbitro di decretare la fine anticipata della gara, non essendosi affatto verificate le condizioni richieste dalle norme regolamentari in materia per la sua sospensione, essendo del tutto inesistente e non soltanto meramente ingiustificata, una situazione di pericolo per l’incolumità ovvero mai posti in essere comportamenti intimidatori e violenti tali da impedire il regolare svolgimento dell’incontro. La Società concludeva chiedendo l’annullamento ovvero, rilevatane l’eccessiva afflittività, quantomeno la riduzione delle sanzioni comminate ai propri tesserati, l’annullamento della decisione di “deplorare” la Società e la ripetizione della gara sospesa dall’arbitro, anche in considerazione che la Società ha più volte conseguito l’ambito riconoscimento del premio disciplina e dell’assenza di precedenti specifici a proprio carico e dei tesserati sanzionati. Ai fini istruttori, al fine di meglio chiarire l’accaduto, la reclamante chiedeva l’audizione dell’allenatore e del massaggiatore della Società ospite, ritenuti attendibili in quanto potenzialmente controinteressati, e l’intervento dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per gli accertamenti del caso. Alla richiesta audizione l’A.S. Juventus Club Tolentino reiterava le doglianze già esposte nel gravame, insistendo nelle richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato i comportamenti ascritti ai tesserati sanzionati, riferendo di avere sospeso definitivamente l’incontro al ventesimo del secondo tempo giudicando i fatti verificatisi pregiudizievoli della propria incolumità e tali da non consentirgli di proseguire la direzione della gara in piena indipendenza di giudizio. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - rigettata preliminarmente la richiesta istruttoria di ammissione di prova per testi, non consentita a norma dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva; - ritenuto che la completezza, la precisione, l’univocità, la non contraddittorietà e quindi l’attendibilità degli atti ufficiali in merito ai fatti ascritti ai tesserati sanzionati, rende superflua la richiesta della reclamante di intervento dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C.; - rilevato che le disposizioni di cui alla Regola 5 ed art. 64, n. 2 delle N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio; - rilevato altresì che, a norma dell’art. 12, n. 4, del C. G. S., spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; nell’esercizio di tali poteri, gli Organi di Giustizia Sportiva, possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare; - rilevato che dal referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al ventesimo minuto del secondo tempo, il direttore di gara, dopo avere assunto una decisione tecnica, veniva circondato da alcuni calciatori della squadra ospitante e da questi, unitamente al loro allenatore, trascinato dall’area di rigore fino al centro del campo, con fare intimidatorio, offensivo e minaccioso; - ritenuto che i comportamenti ascritti ai tesserati dell’A.S. Juventus Club Tolentino, oltre a costituire un rischio per l’incolumità dell’arbitro, gli hanno impedito di proseguire la direzione dell’incontro in piena indipendenza di giudizio e pertanto hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della gara; - rilevato infine che, a norma dell’art. 2, 4° comma, del C.G.S., l’A.S. Juventus Club Tolentino, risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati, la cui gravità motiva ampiamente la severità delle sanzioni inflitte che pertanto devono essere confermate; - rilevato che il deploro nei confronti della Società espresso dal primo Giudice non costituisce sanzione sportiva, ma mero giudizio etico-morale e pertanto non impugnabile; - visto l’art. 12 del C.G.S. 1. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Juventus Club Tolentino, per l’effetto confermando a carico della reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara sopra indicata, con il migliore punteggio di 0 a 3, confermando altresì le altre impugnate sanzioni. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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