COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°57 del 05/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. VICTORIA STRADA avverso sanzioni merito gara Libertas Jesi – S.S. Victoria Strada, del 17.1.2004 – Campionato di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 29 del 21.1.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°57 del 05/02/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. VICTORIA STRADA avverso sanzioni merito gara Libertas Jesi – S.S. Victoria Strada, del 17.1.2004 – Campionato di Terza Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 29 del 21.1.2004 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Mugianesi Franco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, perché “lontano dall’azione di gioco colpiva, violentemente, con calci e pugni un avversario. Veniva separato con difficoltà da dirigenti e compagni; mentre veniva accompagnato fuori dal terreno di gioco tentava di reiterare in tale atteggiamento violento, non riuscendovi, perché trattenuto dai propri dirigenti.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Victoria Strada, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta troppo severa alla luce della condotta da questi tenuta e delle circostanze attenuanti ricorrenti nel caso di specie, assumendo che il Mugianesi, nell’occasione, non fece altro che difendersi, peraltro senza alcuna volontarietà, dagli insulti e dagli attacchi di un avversario. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere espulso il Mugianesi ed un suo avversario per essersi reciprocamente colpiti con violenti calci e pugni in varie parti del corpo; divisi a fatica da dirigenti e compagni, tentavano nuovamente di venire alle mani prima di uscire dal terreno di gioco, lanciandosi reciprocamente invettive e minacce. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Mugianesi vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 14, 1°comma, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguente applicazione della sanzione in esso prevista, peraltro qui comminata dal primo Giudice nel minimo edittale; n ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata. 2. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Victoria Strada, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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