COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO MONTE SAN PIETRANGELI avverso sanzioni merito gara Monte San Pietrangeli – Piane di Montegiorgio, del 20.12.2003 – Campionato di Seconda Categoria, girone “F”- Com. Uff. n. 48 dell’ 8.01.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO MONTE SAN PIETRANGELI avverso sanzioni merito gara Monte San Pietrangeli – Piane di Montegiorgio, del 20.12.2003 – Campionato di Seconda Categoria, girone “F”- Com. Uff. n. 48 dell’ 8.01.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com.Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Tinteanu Iulian la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2006 perché “espulso dall’arbitro per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, teneva nei confronti del direttore di gara un atteggiamento irriguardoso e avvicinandosi poi allo stesso lo colpiva più volte con il palmo della mano al volto procurandogli momentaneo dolore senza peraltro causare ulteriori conseguenze fisiche. Il direttore di gara, a seguito di quanto sopra, riteneva comunque di poter portare regolarmente a termine la gara non sentendosi condizionato psicologicamente da quanto accaduto.” Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo la società di appartenenza del calciatore sostenendo che questi aveva, prima dell’episodio contestato, subìto un fallo violento a seguito del quale aveva anche perso conoscenza per alcuni istanti. Riavutosi, andava a protestare con il direttore di gara, ma quest’ ultimo lo ammoniva per tale condotta ed essendo la seconda sanzione, lo espelleva. Di fronte a tale decisione, il Tinteanu, certamente non nel pieno delle sue capacità mentali a causa del precedente svenimento, colpiva con alcuni “schiaffetti” il direttore di gara, suscitando l’incredulità generale. Da ciò, sosteneva sempre la reclamante, il direttore di gara non subiva conseguenza alcuna. Si chiedeva pertanto una diminuzione della squalifica inflitta al calciatore ritenendola eccessiva. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara affermava che nell’occasione ammoniva per proteste e per la seconda volta il Tinteanu, mostrandogli di seguito il cartellino rosso. Il calciatore, a questo punto, prima lo derideva battendo le mani in senso ironico al suo indirizzo, e poi lo colpiva con quattro schiaffi al volto, portati in rapida successione. Tali colpi però gli provocavano solo un leggero dolore. Lo stesso direttore di gara rammentava che il medesimo giocatore, in precedenza, aveva subìto un fallo a causa del quale, cadendo, aveva forse ingerito dei sassi. Per questo aveva avuto problemi di respirazione, che lo costringevano ai bordi del campo solo per pochi minuti. Riteneva comunque che il calciatore, nel momento in cui ebbe a colpirlo, fosse nella pienezza delle proprie facoltà mentali. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che le dichiarazioni ed il referto del direttore di gara, che com’è noto costituiscono fonte di prova privilegiata, non lasciano dubbio alcuno sulla effettiva condotta tenuta nell’occasione dal Tinteanu; n ritenuto che non possano in alcun modo essere condivise o accettate le motivazioni della reclamante tendenti a rinvenire una causa di giustificazione o una qualche esimente soggettiva per il gesto del proprio tesserato; n ritenuta quindi la gravità del gesto e del permanere della responsabilità del Tinteanu; n ritenuto che si debba addivenire comunque alla richiesta riduzione della squalifica alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto, per l’effetto riducendo a squalifica del calciatore Tinteanu Iulian al 30 giugno 2005 ed ordina la restituzione della tassa versata.
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