COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. POL. “ALESI RENZO” CASTIGNANO avverso sanzioni merito gara S.P. “Alesi Renzo” Castignano – Real solestà M.V., del 10.1.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 50 del 15.1.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S. POL. “ALESI RENZO” CASTIGNANO avverso sanzioni merito gara S.P. “Alesi Renzo” Castignano – Real solestà M.V., del 10.1.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 50 del 15.1.2004.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 450,00 alla Società Polisportiva “Alesi Renzo” Castigano “per aver uno sconosciuto prima della gara avvicinato l’arbitro tenendo un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dello stesso. Durante la gara insultava e minacciava l’arbitro, al termine dell’incontro entrava nello spazio antistante gli spogliatoi tenendo un comportamento gravemente intimidatorio entrando poi nello spogliatoio del direttore di gara tentando di avvicinarsi allo stesso venendo allontanato a forza dai dirigenti locali.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.P. “Alesi Renzo” Castignano chiedendo l’annullamento della sanzione pecuniaria, contestando la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi.
In particolare la reclamante ha asserito che lo sconosciuto, per il comportamento del quale la Società è stata sanzionata, in realtà era il Presidente della medesima, il quale già prima dell’inizio dell’incontro si era qualificato presentandosi all’arbitro e fornendogli le proprie generalità, senza tuttavia poi essere inserito nella lista di gara.
Alla richiesta audizione, il Presidente della reclamante ha ribadito le argomentazioni contenute nel gravame reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato quanto asserito dalla reclamante precisando che i fatti contestati ad uno sconosciuto in realtà furono posti in essere, con assoluta certezza, dal Presidente della Società ospitante.
LA COMMISSIONE
- visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- rilevato che, alla luce delle risultanze dell’espletata istruttoria, è stato identificato, anche per sua stessa ammissione, nella persona del sig. Alesi Guido, presidente della Società Polisportiva “Alesi Renzo” Castignano, l’autore dei comportamenti ascritti ad uno sconosciuto e per i quali è stata comminata dal primo Giudice la sanzione dell’ammenda alla Società, oggetto del presente gravame;
- ritenuto quindi di dover addivenire alla richiesta di annullamento della sanzione impugnata, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche per i provvedimenti che intenderà adottare per i comportamenti e nei confronti del sig. Alesi Guido, come sopra qualificato.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Società Polisportiva “Alesi Renzo” Castignano, annulla l’impugnata delibera e rimette gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza.
Dispone restituirsi la tassa versata.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. POL. “ALESI RENZO” CASTIGNANO avverso sanzioni merito gara S.P. “Alesi Renzo” Castignano – Real solestà M.V., del 10.1.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 50 del 15.1.2004."