COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CUPRAMONTANA avverso sanzioni merito gara San Marcello – Cupramontana, del 17.1.2004 – Campionato di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 52 del 22.1.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CUPRAMONTANA avverso sanzioni merito gara San Marcello – Cupramontana, del 17.1.2004 – Campionato di Prima Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 52 del 22.1.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Musciano Giammarco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, “per aver reagito ad una manata subita da un giocatore avversario, colpendolo con un pugno al volto, procurandogli una ferita”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Cupramontana, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti. A dire della reclamante fra il Musciano ed un avversario vi fu una colluttazione, con qualche spinta e manata reciproca, che procurarono a quest’ultimo una ferita accidentale ed al proprio tesserato una leggera contusione al naso ed alla bocca: quindi non vi fu reazione, ma contemporaneità e reciprocità nell’accaduto. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato il grave atto di violenza posto in essere dal Musciano, il quale reagiva al comportamento dell’avversario, che lo aveva spinto con una mano sul collo, colpendolo con un pugno in pieno volto, procurandogli una vasta ferita. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Musciano vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 14, 1°comma, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguente applicazione della sanzione in esso prevista, peraltro qui comminata dal primo Giudice nel minimo edittale; n ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata. 2. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Cupramontana, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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