COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA EURO CESANENSE avverso sanzioni merito gara Pol. Euro Cesanense – Villa Palombara, del 6.12.2003 – Campionato di Terza Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 23 del 10.12.2003 del Comitato Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°59 del 12/02/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA EURO CESANENSE avverso sanzioni merito gara Pol. Euro Cesanense – Villa Palombara, del 6.12.2003 - Campionato di Terza Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 23 del 10.12.2003 del Comitato Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Goretti Luca la squalifica fino al 31 dicembre 2005, perché “a fine gara afferrava l’arbitro per l’orecchio provocando dolore, seguitava colpendolo con un sonoro ceffone a mano aperta alla nuca e infine lo colpiva con un violento calcio al polpaccio.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Euro Cesanense, ammettendo la responsabilità del proprio tesserato in ordine al primo fatto contestato e cioè di avere afferrato l’arbitro per un orecchio, peraltro con brutto gesto, ma non violento, negando che lo stesso abbia posto in essere gli altri fatti ascrittigli. A dire della reclamante fu il dirigente Luzietti Davide a colpire il direttore di gara alla nuca con un ceffone a mano aperta; mentre non risponderebbe a verità quanto riferito dall’arbitro circa il calcio ricevuto al polpaccio, senza comunque poter escludere che nel parapiglia finale l’arbitro possa essere stato involontariamente urtato al polpaccio, ma non certo con un calcio. A sostegno delle proprie argomentazioni, la reclamante chiedeva, in via istruttoria, un confronto con il direttore di gara e l’ammissione di prova per testi. La medesima Società concludeva invocando per il proprio tesserato, rilevatane l’eccessività, una congrua riduzione della sanzione impugnata. Alla richiesta audizione, la reclamante reiterava le richieste formulate nel gravame, ribadendo l’estraneità del proprio calciatore relativamente al ceffone ed al calcio subiti dal direttore di gara, entrambi da attribuire al dirigente Luzietti Davide, nell’occasione dirigente addetto all’arbitro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato, con giudizio di assoluta certezza, di aver esattamente individuato il calciatore Goretti come autore dei comportamenti ascrittigli e posti in essere nei suoi confronti a fine gara. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rigettate preliminarmente le richieste istruttorie della reclamante di confronto con il direttore di gara e di ammissione di prova per testi, non consentite a norma delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva; n ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta del Goretti in ordine ai fatti ascrittigli; n ritenuto che le argomentazioni della reclamante in merito ad un scambio di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara, relativamente a due dei tre episodi contestati, sono state vanificate dalle dichiarazioni rese in corso di giudizio dallo stesso arbitro, secondo le quali il calciatore autore dei fatti deve essere identificato con assoluta certezza nel Goretti; n ritenuto pertanto il ridetto tesserato colpevole delle violazioni ascrittegli e la sanzione inflitta dal primo Giudice adeguata e commisurata alla gravità dei fatti come accertati. 2. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Euro Cesanense, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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