COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°61 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 GARA DEL 13/12/2003 ALTO CHIENTI – PICCHIO CALCIO A 5
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°61 del 19/02/2004
- pubbl. su www.figcmarche.it
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2
GARA DEL 13/12/2003 ALTO CHIENTI - PICCHIO CALCIO A 5
A scioglimento della riserva di cui al C.U.n.44/03; Letto il referto arbitrale e l'allegato supplemento da cui si evince che il direttore di gara al 35' del secondo tempo espelleva un calciatore della società Alto Chienti ed un calciatore della Società Picchio C/5, concedendo inoltre a quest'ultima un tiro libero; a questo punto l'arbitro non permetteva la sostituzione di un calciatore richiesta dalla società Picchio C/5, poiché a suo dire la ridetta società aveva già effettuato un'altra sostituzione; faceva effettuare il tiro libero e subito dopo l'effettuazione,fischiava la fine dell'incontro. Esaminato il reclamo della società Picchio C/5, ritualmente preannunciato con il quale la stessa viene a richiedere la ripetizione della gara in epigrafe per errore tecnico del direttore di gara e specificatamente per errata interpretazione della norma che regola le sostituzioni dei calciatori; deduce la reclamante che il direttore di gara negava la sostituzione richiesta sostenendo che le sostituzioni non possono essere poste in essere a gioco fermo; considerato che il regolamento del Calcio a Cinque regola n.3 prevede: 1) E' consentito un numero massimo di 7 calciatori di riserva; 2) E' consentito un numero illimitato di sostituzioni effettuate durante una gara; 3) Per sostituzione si intende quella effettuata quando il pallone è in gioco o non è in gioco. Accertato che, per espressa ammissione dello stesso arbitro, quest'ultimo non ha permesso la sostituzione di un calciatore della società Picchio C/5, e che quindi è stato impedito alla ridetta società di utilizzare il suddetto calciatore per l'effettuazione del tiro libero sul risultato di Alto Chienti: 6, Picchio C/5: 5, ed a pochi secondi dal termine della gara; Ritenuto che il direttore di gara ha commesso un errore nel non permettere la sostituzione richiesta, violando così la norma sopra richiamata e che questo errore ha influito sulla regolarità della gara in oggetto, anche in considerazione del risultato ancora in forse e del successivo ed immediato termine dell'incontro stesso. P.Q.M.;
si decide
di accogliere il reclamo proposto dalla Società Picchio C/5 e di restituire la tassa reclamo;
di non omologare il risultato della gara così come conseguito sul campo e nel contempo di dare mandato al C.R.M. per la ripetizione della stessa.