COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°61 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 RECLAMO A.S. OSTRENSE CALCIO A 5 avverso decisioni merito gara A.S. Ostrense – ANettuno, del 23.1.2004 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C 2, girone “A “ – Com.Uff. n. 55 del 29.1.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°61 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 RECLAMO A.S. OSTRENSE CALCIO A 5 avverso decisioni merito gara A.S. Ostrense – ANettuno, del 23.1.2004 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C 2, girone “A “ – Com.Uff. n. 55 del 29.1.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S. Ostrense Calcio a 5 la sanzione dell’ammenda di € 250,00 “per avere alcuni propri sostenitori durante la gara insultato e minacciato i giocatori della squadra avversaria e per essere un facinoroso entrato nel terreno di gioco spintonando un giocatore avversario senza causare alcuna conseguenza. Sanzione limitata per il fattivo comportamento dei dirigenti locali che allontanavano l’intruso e si adoperavano per ristabilire la calma.” Lo stesso Giudicante comminava al calciatore Lancioni Moreno la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2004, “per essere entrato in campo, dalla panchina, dopo una decisione tecnica assunta dall’arbitro, tentando di colpire con un pugno un giocatore avversario, non riuscendo nell’intento perché fermato dai propri compagni di squadra. Dopo essere stato espulso e mentre si avviava nello spogliatoio, colpiva con un calcio al basso ventre l’allenatore avversario procurandogli momentaneo dolore”; squalificava infine per tre gare effettive il calciatore Petrolati Danilo “per aver colpito un giocatore avversario a gioco fermo con una violenta gomitata al petto; dopo l’espulsione minacciava l’avversario venendo allontanato dai propri dirigenti.” Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S. Ostrense Calcio a 5 assumendo la non perfetta rispondenza del rapporto arbitrale a quanto realmente avvenuto e chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione delle sanzioni comminate dal primo Giudice. A dire della reclamante il Petrolati, dopo avere subito per tutta la gara numerosi falli, ebbe un gesto di stizza, ma non colpì l’avversario che invece lo aveva raggiunto con una gomitata; il Lancioni entrò in campo a seguito dell’ennesimo grave fallo commesso da un giocatore avversario, ma non colpì nessuno, nemmeno l’allenatore, il quale ha solo finto di essere stato colpito. Quanto al comportamento dei propri sostenitori, la reclamante ha asserito che solamente un ragazzo, peraltro subito allontanato dai dirigenti locali, entrava sul campo per destinazione e non sul terreno di gioco. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Petrolati colpì un avversario con una gomitata al petto, a gioco fermo, ricevendone contemporaneamente una egli stesso; dopo l’espulsione i due, allontanati dai rispettivi dirigenti, si minacciavano reciprocamente. Lo stesso giudice di gara ha riferito che il Lancioni dalla panchina entrò in campo per colpire un avversario, non riuscendovi per l’intervento di alcuni suoi compagni, e che raggiunse l’allenatore avversario con un calcio al basso ventre, procurandogli momentaneo dolore. Ha infine dichiarato che, nel corso del secondo tempo, i sostenitori locali minacciavano ed insultavano i giocatori della squadra avversaria, e che uno di questi entrò nel campo per destinazione dando una spallata ad un calciatore ospite, senza conseguenze e subito allontanato dai dirigenti locali che si prodigarono per mantenere la calma e l’ordine. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e dalle risultanze istruttorie, si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione dell’ammenda a carico dell’odierna reclamante, tenuto altresì conto della categoria di appartenenza della Società, e della sanzione comminata al proprio tesserato Lancioni, il cui gesto, comunque deprecabile, fu frutto di un improvviso impulso, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione; - ritenuta congrua ed adeguata la sanzione inflitta al Petrolati in relazione alla condotta ascrittagli. 1. P.Q.M. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Ostrense Calcio a 5, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 100,00 (cento), riducendo al 15 aprile 2004 la squalifica al calciatore Lancioni Moreno, confermando nel resto l’impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa versata.
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