COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°68 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CIVITANOVESE CALCIO avverso decisioni merito gara Civitanovese Calcio – Cascinare, del 29.2.2004 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 65 del 4.3.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°68 del 11/03/2004
- pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO CIVITANOVESE CALCIO avverso decisioni merito gara Civitanovese Calcio – Cascinare, del 29.2.2004 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 65 del 4.3.2004.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica del proprio tecnico Romiti Marco inferiore ad un mese e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società Civitanovese Calcio.
Dispone incamerarsi la tassa versata.
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