COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA 2003 avverso sanzioni merito gara Cluentina – Villa 2003, del 28.2.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 33 del 3.3.2004 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA 2003 avverso sanzioni merito gara Cluentina – Villa 2003, del 28.2.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 33 del 3.3.2004 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Mancinelli Emanuele, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per “comportamento gravemente ingiurioso nei confronti dell’arbitro, che cercava anche di colpire, non riuscendoci perché trattenuto da un compagno”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Villa 2003 chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione impugnata. Asseriva la reclamante che il proprio calciatore, nell’occasione, non mise in atto alcun tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che effettivamente il Mancinelli nell’occasione non ha messo in atto alcun tentativo di aggressione, ma si è solo avviato verso di lui con fare minaccioso, rimanendo comunque sempre ad una distanza di tre o quattro metri e venendo subito fermato e ricondotto nel proprio spogliatoio da un compagno di squadra. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Mancinelli vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità, qualificando il gesto ascrittogli come smodata protesta e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica. 1. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società Villa 2003, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Mancinelli Emanuele. Dispone restituirsi la tassa versata.
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