COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. AGRARIA CLUB avverso sanzioni merito gara A.S. Agraria Club – Pro Calcio, del 1.2.2004 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” – Com. Uff. N. 29 del 4.2.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004
- pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A. S. AGRARIA CLUB avverso sanzioni merito gara A.S. Agraria Club – Pro Calcio, del 1.2.2004 - Campionato Provinciale Juniores, girone “E” - Com. Uff. N. 29 del 4.2.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva la sanzione dell’ammenda di € 300,00 all’A.S. Agraria Club perché dopo l’espulsione di un giocatore appartenente a tale Società “l’arbitro, trovandosi nei pressi degli spogliatoi veniva fatto oggetto da parte di sei persone, non iscritte in elenco, di un lancio di un secchio di plastica vuoto che lo sfiorava. Successivamente queste persone entravano indebitamente sul terreno di gioco e due di loro si avvicinavano al direttore di gara con fare minaccioso e insultandolo e minacciandolo pesantemente. Tra le persone entrate in campo l’arbitro riconosceva l’allenatore ed il dirigente precedentemente espulsi”.
Lo stesso Giudice comminava altresì la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2004 al Sig. Casciotti Walter, allenatore della medesima Società, “per comportamento gravemente ingiurioso e gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro”, e, con la stessa motivazione, l’inibizione fino al 30 aprile 2004 al sig. Paolini Alvaro, nell’occasione dirigente addetto all’ufficiale di gara.
Avverso tali decisioni ha proposto, con unico atto, rituale reclamo l’A.S. Agraria Club chiedendo una riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute sproporzionate ai fatti come avvenuti: tutti privi di connotati di violenza.
L’odierna reclamante ammetteva i fatti ascritti al Paolini, sostenendo viceversa che il Casciotti, dopo la sua espulsione, non ebbe più a fare rientro sul terreno di gioco e mai proferì frasi ingiuriose o minacciose nei confronti dell’arbitro; negava altresì che il lancio del secchio, al quale qualcuno diede un calcio con gesto di stizza, fosse indirizzato al direttore di gara.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che, nell’occasione, alcuni sostenitori della squadra locale, superando inizialmente un cancello, gli lanciarono, da sopra la rete di recinzione, un secchio vuoto di plastica che lo sfiorò. Le stesse persone, poco dopo, entrati sul terreno di gioco passando per un secondo cancello, lo rincorsero insultandolo e minacciandolo; in particolare due di queste gli arrivarono molto vicino, ma in quest’occasione fu protetto da alcuni calciatori.
Lo stesso direttore di gara affermava con certezza di aver potuto riconoscere fra queste persone il dirigente e l’allenatore, già precedentemente allontanati dal campo per proteste.
1. LA COMMISSIONE
- visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni rese dal direttore di gara, che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti e sul loro contenuto;
- ritenuta confermata la responsabilità dei tesserati sanzionati e della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori per avere questi fatto ingresso sul terreno di gioco per inseguire, minacciare ed insultare il direttore di gara;
- ritenuta l’assoluta gravità dei fatti contestati, non solo alla luce di quanto effettivamente accaduto, ma anche in forza della loro potenziale pericolosità;
- ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte ad escludere il comportamento ascritto al proprio allenatore;
- ritenuto che le sanzioni inflitte dal primo Giudice, rapportate alle risultanze in atti, si appalesano congrue ed adeguate e delle stesse deve essere data conferma, tenuto altresì conto del ruolo ricoperto nell’occasione dai tesserati sanzionati.
2. P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Agraria Club ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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