COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MARINA avverso esito gara U.S. Castelplanio Angeli – A.S. Marina, del 21.2.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MARINA avverso esito gara U.S. Castelplanio Angeli – A.S. Marina, del 21.2.2004 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, l’A.S. Marina ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Fuakuputu Doris e Obayuwana Osazee in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Per quanto sopra la reclamante chiedeva l’aggiudicazione della gara a proprio favore. L’U.S. Castelplanio Angeli, con missiva del 28 febbraio 2004, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente per difetto di sottoscrizione e di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio delle stesse alla controparte, ai sensi dell’art. 29, 7° comma, del Codice di giustizia sportiva; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è risultato che il calciatore Obayuwana Osazee, che peraltro non ha partecipato alla gara emarginata, risulta regolarmente tesserato a favore dell’U.S. Castelplanio Angeli a far data dal 5 settembre 2001, mentre non risulta tesserato, alla data della gara in esame, a favore della medesima Società, il calciatore Fuakuputu Doris, il quale pertanto ha partecipato alla stessa in posizione irregolare per difetto di tesseramento; n visto l’art. 12, n. 5, lett. a) del citato Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Marina, per l’effetto infliggendo all’U.S. Castelplanio Angeli la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata e la sanzione dell’inibizione fino al 5 aprile 2004 al sig. Collesi Primiero, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra. Dispone restituirsi la tassa versata.
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