COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CASTELPLANIO ANGELI avverso sanzioni merito gara Castelplanio Angeli – Aesina F.L.E., del 28.2.2004 – Campionato Provinciale Juniores, girone “B”- Com. Uff. n. 35 del 3.3.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°71 del 18/03/2004
- pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. CASTELPLANIO ANGELI avverso sanzioni merito gara Castelplanio Angeli – Aesina F.L.E., del 28.2.2004 - Campionato Provinciale Juniores, girone “B”- Com. Uff. n. 35 del 3.3.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.
Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, n. 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto sottoscritto dal sig. Fausto Sassi, presidente della Società, inibito come da provvedimento pubblicato sul citato Com. Uff. n. 63 del 26 febbraio 2004 del Comitato Regionale Marche.
La Commissione Disciplinare,
1. P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Castelplanio Angeli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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