COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°74 del 25/03/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ BOCASTRUM UNITED avverso sanzioni merito gara Bocastrum United – Real Acquaviva, del 28.2.2004 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “G” – Com. Uff. n. 33 del 3.3.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°74 del 25/03/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ BOCASTRUM UNITED avverso sanzioni merito gara Bocastrum United – Real Acquaviva, del 28.2.2004 - Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “G” - Com. Uff. n. 33 del 3.3.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Balloni Francesco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive “per aver messo, in segno di protesta, le mani addosso all’arbitro prima spingendolo leggermente poi trattenendolo per le braccia affinchè ascoltasse i suoi improperi.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Bocastrum United assumendo che il comportamento contestato al proprio tesserato deve essere considerato solo ed esclusivamente come mera protesta. A dire della reclamante infatti, nell’occasione, il proprio calciatore si sarebbe limitato a protestare vivacemente senza tuttavia toccare il direttore di gara. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni esposte nel gravame, chiedendo una riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Balloni, nell’occasione, per due volte lo fermò, dapprima mettendogli le mani sulle spalle e poi prendendolo per un braccio, ma ha escluso con certezza che entrambi i gesti abbiano avuto intenti o contenuti di violenza. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che il comportamento ascritto al calciatore Balloni Francesco sia certamente privo di intenti e contenuti di violenza e debba essere ricondotto nell’ambito di una smodata protesta; n ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. 1. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società Bocastrum United, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la squalifica del calciatore Balloni Francesco. Dispone restituirsi la tassa versata.
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