COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°76 del 01/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. S. PIANO SAN LAZZARO avverso sanzioni merito gara Maiolati – Piano San Lazzaro, del 13.3.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 71 del 18.3.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°76 del 01/04/2004
- pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S. S. PIANO SAN LAZZARO avverso sanzioni merito gara Maiolati – Piano San Lazzaro, del 13.3.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 71 del 18.3.2004.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Caccia Cristiano, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive “per grave atto di violenza nei confronti di un giocatore della squadra avversaria che ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S. S. Piano San Lazzaro, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti.
Infatti, a dire della reclamante, durante gli ultimi minuti di gioco, in prossimità dell’area di rigore del Maiolati, il proprio tesserato veniva minacciosamente attorniato e spintonato da due avversari ed uno di questi gli sferrava un pugno in volto colpendolo all’occhio sinistro. In tale frangente, il proprio calciatore, nel tentativo di proteggersi e di divincolarsi, colpiva al volto con una mano uno dei due avversari ma senza che nel gesto compiuto vi fosse alcuna intenzionalità di colpire.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il pugno dato dal Caccia al giocatore avversario è avvenuto volontariamente e con forte intensità, al punto tale che la violenza del colpo provocava la momentanea perdita di coscienza del giocatore colpito con perdita di sangue e successivo intervento dell’ambulanza. L’arbitro ha precisato pure che l’accaduto ha avuto svolgimento a palla lontana.
LA COMMISSIONE
- - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- - rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del Caccia;
- - ritenuto che le modalità della condotta ascritta al ridetto calciatore non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Piano San Lazzaro, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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