COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°78 del 08/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ ANCONA FOOTBALL FIVE avverso esito gara Ancona Football Five – Riviera delle Palme, del 26.3.2004 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°78 del 08/04/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ ANCONA FOOTBALL FIVE avverso esito gara Ancona Football Five – Riviera delle Palme, del 26.3.2004 - Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 5, la società Ancona Football Five ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Pallotta Stefano, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 74 del 25.3.2004 del Comitato Regionale Marche. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali. LA COMMISSIONE n n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Pallotta Stefano risulta essere stato effettivamente squalificato per una gara per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 74 e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, alla quale pertanto il ridetto calciatore ha partecipato in posizione irregolare; n n visto l’art. 12, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società Ancona Football Five, per l’effetto infliggendo alla società Riviera delle Palme la sanzione sportiva della perdita per 6 a 0 della gara suindicata ed al calciatore Pallotta Stefano la squalifica per ulteriori giorni quindici. Dispone la restituzione della tassa versata.
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