COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°78 del 08/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. S. STELLA AZZURRA avverso decisioni merito gara S.S. Stella Azzurra – Altidona, del 29.2.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L“ – Com. Uff. n. 33 del 3.3.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°78 del 08/04/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. S. STELLA AZZURRA avverso decisioni merito gara S.S. Stella Azzurra – Altidona, del 29.2.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L“ – Com. Uff. n. 33 del 3.3.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla S.S. Stella Azzurra la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata per 0 a 3, addebitando la mancata disputa della stessa alla Società ospitante. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Stella Azzurra, chiedendo, in riforma dell’impugnato provvedimento, il recupero della gara non disputata. Asseriva la reclamante che la contestata indisponibilità del campo di giuoco sarebbe derivata dal ritardo con cui ebbe inizio la gara di rugby, in programma sullo stesso impianto sportivo, causato dalle pessime condizioni metereologiche del giorno 29 febbraio u.s. che impedirono al direttore di quella gara di iniziare la stessa nell’orario previsto e che avrebbe permesso il regolare svolgimento di entrambi gli incontri. LA COMMISSIONE - - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - - ritenuto che la mancata disputa della gara in esame non possa essere addebitata all’odierna reclamante, in quanto non può essere ad essa ascrivibile il ritardo con cui l’arbitro della gara di rugby raggiunse l’impianto sportivo, determinandone un differimento dell’inizio tale da impedire lo svolgimento dell’incontro in esame. P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Stella Azzurra, annulla l’impugnata delibera, dando altresì mandato al Comitato Provinciale di Ascoli Piceno per il recupero della suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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