COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°78 del 08/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA PINGUINO ‘96 avverso sanzioni merito gara Futsal Urbino – Pinguino ‘96, del 27.2.2004 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A“ – Com. Uff. n. 65 del 4.3.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°78 del 08/04/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA PINGUINO ‘96 avverso sanzioni merito gara Futsal Urbino – Pinguino ‘96, del 27.2.2004 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A“ – Com. Uff. n. 65 del 4.3.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Tecchi Francesco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2006 perché “a fine gara si avvicinava all’arbitro, colpendolo con una forte manata al volto, afferrandolo con il palmo della mano al viso e spingendolo all’interno dello spogliatoio con fare gravemente intimidatorio, non causando peraltro alcuna conseguenza fisica”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Pinguino ‘96, chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata ovvero una riduzione al minimo della stessa. La reclamante negava ogni addebito a carico del proprio tesserato, contestando la veridicità del referto arbitrale ed offrendo una propria e diversa versione dei fatti, a sostegno della quale chiedeva la prova testimoniale dello stesso Tecchi e del sig. Lugnoli Daniele, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra. Alla richiesta audizione, la reclamante insisteva nelle argomentazioni già formulate nel gravame, asserendo che al rientro negli spogliatoi vi fu solo un contatto fortuito fra il Tecchi ed il direttore di gara che si era repentinamente voltato perché vi era un giocatore alle sue spalle che lo stava insultando. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che, nell’occasione, il Tecchi gli appoggiò una mano sul volto, spingendolo, al fine di impedirgli di identificare un altro calciatore che lo aveva insultato all’uscita dal campo; interpretando il gesto stesso come protesta smodata, ma privo di contenuti di violenza. LA COMMISSIONE - - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - - respinte preliminarmente le richieste istruttorie della reclamante in quanto non consentite in questa sede a norma dell’art. 31 del Codice di giustizia sportiva; - - disattese le argomentazioni della Società volte ad escludere totalmente il comportamento ascritto al proprio tesserato; - - rilevato comunque che, alla luce delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, il comportamento del Tecchi è stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità, con riferimento ai suoi contenuti di violenza; - - ritenuto pertanto che si debba addivenire alla invocata riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Pinguino ‘96 riducendo al 31 dicembre 2004 la squalifica inflitta al calciatore Tecchi Francesco. Dispone restituirsi la tassa versata.
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