COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 26 Febbraio 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SPORTING ROSTA in relazione alla gara VALLI LANZO – SPORTING ROSTA del 1222004, Campionato Regionale Serie C2 Calcio a 5 – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 26 Febbraio 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SPORTING ROSTA in relazione alla gara VALLI LANZO - SPORTING ROSTA del 1222004, Campionato Regionale Serie C2 Calcio a 5 - Girone A Con ricorso inviato in data 1322004 la Società SPORTING ROSTA interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore MARIOTTI Simone schierato dalla Società avversaria nella gara in oggetto. Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in quanto figurava nell’elenco dei giocatori squalificati per una gara effettiva nel C.U. n. 35 del 1222004. del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. Il ricorso in esame non può trovare accoglimento pur avendo, gli accertamenti eseguiti, rilevato che effettivamente il sig. MARIOTTI essendo incluso nella distinta relativa alla gara in oggetto con il n.8 ha preso parte alla partita nonostante la squalifica. Infatti, a norma dell’art. 17 comma 2 “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 41, comma 2 del presente Codice”. Nel caso di specie, il nominativo del MARIOTTI era incluso nel C.U. sopra indicato sotto la voce delle sanzioni applicate a calciatori “non espulsi dal campo” e gli è stata inflitta la squalifica per una gara per recidiva in ammonizione. La sanzione doveva essere pertanto scontata a partire dal 1322004. Considerato che la gara in oggetto è stata disputata il medesimo giorno di pubblicazione del C.U. ovverosia il 1224, MARIOTTI vi ha legittimamente preso parte. Alla luce di quanto esposto, la Commissione Disciplinare RIGETTA il ricorso in oggetto dichiarando la società SPORTING ROSTA tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata. Viene altresì omologato il seguente risultato conseguito sul campo: SPORTING ROSTA - VALLI DI LANZO 2 – 4
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