COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 04 marzo 2004 Delibere della Commissione disciplinare Reclamo proposto dalla Società CORTEMILIA in riferimento alla gara CORTEMILIA – OLTREGIOCO disputatasi il 15/2/2004 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone Q.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
- pubbl. su www.figc-crto.org
COMUNICATO UFFICIALE N° 40
del 04 marzo 2004
Delibere della Commissione disciplinare
Reclamo proposto dalla Società CORTEMILIA in riferimento alla gara CORTEMILIA - OLTREGIOCO disputatasi il 15/2/2004 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria - Girone Q.
All’esito della gara CORTEMILIA - OLTREGIOCO, disputatasi il 15/2/2004 e terminata con il risultato finale di 1 a 0 a favore della Società OLTREGIOCO, la Società CORTEMILIA proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore DENZI Donato nonostante risultasse squalificato per somma di ammonizioni e chiedeva l’invalidazione del risultato ottenuto sul campo.
La Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e CAMPAGNA Avv. Flavio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.:
- dato atto che, con il ricorso in oggetto, la Società CORTEMILIA ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della Società OLTREGIOCO, del giocatore DENZI Donato perché squalificato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali;
- osservato che, dall’esame del Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale di Alessandria n° 22 del 29/1/2004, relativo alle gare disputatesi il 25/1/2004, al punto 5° si può rilevare che il calciatore DENZI Donato risulta effettivamente squalificato per una gara per recidività in ammonizioni (quarta infrazione);
- acclarato che il suddetto calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva alla data del 29/1/2004, giorno di pubblicazione del provvedimento di squalifica sul Comunicato Ufficiale;
- ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett. a del Codice di G.S.;
DELIBERA
1) di infliggere alla Società OLTREGIOCO la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150 (centocinquanta);
2) di squalificare il giocatore DENZI Donato per una ulteriore giornata di gara;
3) di squalificare fino al 31/5/2004 il Sig. TRAVERSO Mauro nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della suddetta società;
DISPONE
la restituzione alla società reclamante della somma di € 104,00 versata a titolo di tassa di reclamo.
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