COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 25 marzo 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società VILLARREGGESE in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore PAVANELLO Marco nella gara CASELLE – VILLARREGGESE dell’11.3.2004 valida per il Campionato di Promozione – Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
- pubbl. su www.figc-crto.org
COMUNICATO UFFICIALE N° 43
del 25 marzo 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società VILLARREGGESE in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore PAVANELLO Marco nella gara CASELLE – VILLARREGGESE dell’11.3.2004 valida per il Campionato di Promozione – Girone B
Il reclamo in oggetto, con il quale la Società VILLAREGGESE lamenta l’illegittimo inserimento nella distinta di gara da parte della Società CASELLE del giocatore PAVANELLO Marco in quanto squalificato, è fondato e merita accoglimento.
Risulta dal comunicato ufficiale n. 41 dell’11.3.2003 di codesto Comitato Regionale che il giocatore PAVANELLO Marco venne espulso dal campo in occasione della gara immediatamente precedente quella in questione.
Pertanto, in applicazione del combinato disposto degli artt.17 comma 2 e 41 comma 2 C.G.S., il giocatore avrebbe dovuto scontare la automatica squalifica per una giornata nella prima gara successiva, disputata tra le Società CASELLE e VILLAREGGESE in data 11.3.2004.
Lamenta la ricorrente che il giocatore PAVANELLO Marco era presente in distinta e chiede che venga inflitta alla Società CASELLE la sanzione della perdita della gara.
Effettivamente, il giocatore in questione era presente in distinta con il numero 18, ma a ciò non consegue la sanzione richiesta dalla ricorrente in quanto PAVANELLO Marco non ha partecipato alla gara (soltanto in questo caso l’art. 12 comma 5 C.G.S. prevede l’applicabilità della citata sanzione).
Si deve, invece, procedere ai sensi dell’art.17 comma 3 C.G.S., laddove precisa che la squalifica non si considera scontata qualora il giocatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato (come nel caso di specie) e prevede la sanzionabilità delle condotte poste in essere in violazione del divieto sancito dalla medesima norma con una autonoma sanzione disciplinare fra quelle previste dall’art. 14.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare,
b) infligge la squalifica per una ulteriore giornata al giocatore PAVANELLO Marco;
c) inibisce il dirigente accompagnatore della Società CASELLE, sig. COSTANTE Luigi, sino al 23.6.2004.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
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