COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 08 aprile 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società GOZZANO in riferimento alla gara GRAVELLONA – GOZZANO disputatasi il 21/03/2004 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 08 aprile 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società GOZZANO in riferimento alla gara GRAVELLONA – GOZZANO disputatasi il 21/03/2004 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone A All’esito della gara GRAVELLONA - GOZZANO, disputatasi il 21/03/2004 e terminata con il risultato finale di 0 a 0, l’A.C. GOZZANO proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato i calciatori COMINA Fabrizio, CASTELLI Roberto e BIONDA Elia nonostante risultassero squalificati, come da Comunicato Ufficiale N° 41 dell’11/03/2004, e chiedeva l’invalidazione del risultato ottenuto sul campo. La COMMISSIONE DISCIPLINARE, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e GIABARDO Avv. Luca, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.: - dato atto che, con il ricorso in oggetto, l’A.C. GOZZANO ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della Società GRAVELLONA CALCIO, dei giocatori COMINA Fabrizio, CASTELLI Roberto e BIONDA Elia perché squalificati ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali ed in particolare la vittoria a tavolino; - osservato che, dall’esame del Comunicato Ufficiale N° 41 dell’11/03/2004, relativo alle gare disputatesi il 3 Marzo 2004, si evince che i calciatori COMINA Fabrizio, CASTELLI Roberto e BIONDA Elia risultano effettivamente squalificati per una gara per recidività in ammonizione (quarta infrazione); - acclarato che i suddetti calciatori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 2 del Codice di G.S., avrebbero dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva alla data dell’11/03/2004, giorno di pubblicazione del provvedimento di squalifica sul Comunicato Ufficiale e, quindi, nella giornata del 21/03/2004, anche in considerazione del fatto che la gara prevista per il giorno 14/03/2004 non è stata disputata per impraticabilità del campo; - ritenuto, di conseguenza, che tutti e tre i giocatori sopra menzionati sono stati utilizzati nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett a del Codice di G.S.; DELIBERA 1) di infliggere alla Società GRAVELLONA CALCIO la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150 (centocinquanta); 2) di squalificare i giocatori COMINA Fabrizio, CASTELLI Roberto e BIONDA Elia per una ulteriore giornata di gara; 3) di inibire il dirigente accompagnatore della Società GRAVELLONA CALCIO Sig. POLLI Piero fino al 30/06/2004; 4) di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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