COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 08 aprile 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SAN GIULIANO VECCHIO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore DAGA Ivan nella gara ALTA VAL BORBERA – SAN GIULIANO VECCHIO del 21.3.2004 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone R

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 08 aprile 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SAN GIULIANO VECCHIO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore DAGA Ivan nella gara ALTA VAL BORBERA – SAN GIULIANO VECCHIO del 21.3.2004 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone R Il reclamo in oggetto, con il quale la Società SAN GIULIANO VECCHIO lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società ALTA VAL BORBERA del giocatore DAGA Ivan in quanto squalificato, è fondato e deve essere accolto. Risulta infatti dal comunicato ufficiale n. 30 del 18.3.2004 del Comitato Provinciale di Alessandria che il giocatore DAGA Ivan era stato squalificato per una gara per recidività in ammonizione (IV infrazione). Pertanto, in applicazione dell’art.17 comma 2 C.G.S., il giocatore in questione avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva alla pubblicazione del comunicato ovvero in quella disputata tra le Società ALTA VAL BORBERA e SAN GIULIANO VECCHIO in data 21.3.2004. Non ha rilevanza alcuna la circostanza che, dopo la gara in cui DAGA Ivan ha subito la quarta ammonizione ma prima di quella in questione, la sua Società abbia disputato una gara di recupero, in quanto essa si è celebrata in data 17.3.2004 (ovvero prima della pubblicazione del comunicato) e soltanto l’espulsione dal campo comporta l’automatica squalifica per una giornata senza necessità di declaratoria del Giudice Sportivo (art.41 comma 2 C.G.S.). Dall’esame degli atti ufficiali di gara, risulta che il giocatore DAGA Ivan sia stato impiegato nella gara contro il SAN GIULIANO VECCHIO dalla Società ALTA VAL BORBERA, disputando quindi l’incontro in pendenza di squalifica (nel corso della quale è stato, peraltro, ammonito). P.Q.M. la Commissione Disciplinare, a) ai sensi dell’art.12 comma 5 lett.a) del C.G.S. infligge alla Società ALTA VAL BORBERA la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio ALTA VAL BORBERA – SAN GIULIANO 0-3 nonché l’ammenda di Euro 150 (centocinquanta); b) infligge la squalifica per una ulteriore giornata al giocatore DAGA Ivan; c) inibisce il dirigente accompagnatore della Società ALTA VAL BORBERA, sig. BRUNO Camillo, sino al 30.6.2004. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
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