COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 – pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 08 aprile 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo del Sig. RAINERO Sandro avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Cuneo n. 38 del 18.03.2004 in ordine alla squalifica per cinque giornate inflitta al medesimo in seguito alla gara MUSIELLO AC SALUZZO – CAVALLERLEONE giocata in data 13/03/2004

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 - pubbl. su www.figc-crto.org COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 08 aprile 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo del Sig. RAINERO Sandro avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Cuneo n. 38 del 18.03.2004 in ordine alla squalifica per cinque giornate inflitta al medesimo in seguito alla gara MUSIELLO AC SALUZZO – CAVALLERLEONE giocata in data 13/03/2004 In seguito alla pubblicazione del comunicato provinciale indicato in oggetto, il Sig. RAINERO proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo volto ad ottenere la riduzione della squalifica per cinque giornate, inflittagli a causa del comportamento irriguardoso e offensivo tenuto nei confronti dell’arbitro nel corso della gara indicata in oggetto. Dalla lettura dell’allegato al referto arbitrale emerge che in occasione della sostituzione del Sig. RAINERO, subentrato nel ruolo di capitano in seguito alla precedente sostituzione del Sig. LUCISANO, il direttore di gara sia stato “colpito dalla sua fascia di capitano e da una serie di insulti pronunciati in piemontese”. Le suddette circostanze sono state parzialmente ammesse anche dal ricorrente il quale evidenzia, tuttavia, in parziale difformità da quanto riferito nel suddetto referto, di essersi limitato a gettare la fascia di capitano sul terreno di gioco e non contro la persona dell’arbitro. Inoltre, contrariamente a quanto erroneamente indicato nella motivazione del Giudice Sportivo, l’attenta lettura dell’allegato suddetto consente di affermare che a dirigere il coro di insulti diretti all’arbitro dopo la sostituzione non fu affatto il Sig. RAINERO. Tutto ciò premesso, pur essendo il RAINERO meritevole della squalifica in conseguenza del suo comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti del direttore di gara, ritiene questa Commissione che la sanzione inflitta sia eccessiva, stante la modesta entità del fatto, confermata dal tenore del referto arbitrale che sul punto è assai generico. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Cuneo n. 38 del 18.03.2004, delibera di ridurre la squalifica inflitta al Sig. RAINERO Sandro a due giornate. In seguito all’accoglimento del reclamo si dispone la restituzione della tassa di Euro 102,00 versata dal ricorrente.
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