COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 5/02/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI Gara: A.S.ATL. POZZO FASANO – ACSI ORSA MAGGIORE SANDONACI dell’11 gennaio 2004(Reclamo dell’ Acsi Orsa Maggiore Sandonaci avverso la delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 24 in data 15 gennaio 2004 del Comitato Provinciale di Brindisi per la punizione sportiva della perdita della gara a suo carico).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 5/02/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI Gara: A.S.ATL. POZZO FASANO – ACSI ORSA MAGGIORE SANDONACI dell’11 gennaio 2004(Reclamo dell’ Acsi Orsa Maggiore Sandonaci avverso la delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 24 in data 15 gennaio 2004 del Comitato Provinciale di Brindisi per la punizione sportiva della perdita della gara a suo carico). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che da accertamenti eseguiti presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale risulta che il calciatore LOLLI LUCIANO ,nato il 26 marzo 1986,è l’unico calciatore tesserato con la Società Acsi Orsa Maggiore di Sandonaci; Considerato che nella distinta di gara la Società reclamante ha trascritto l’anno di nascita del suddetto calciatore, indicando erroneamente l’anno 1983,anziché il 1986,come risulta anche dalla documentazione in atti; Ritenuto, pertanto, di accogliere il reclamo di cui trattasi, poiché la Società ha ottemperato alle disposizioni emanate da questo Comitato Regionale; Tanto premesso D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall’Acsi Orsa Maggiore di Sandonaci e, per l’effetto, annullare la delibera del Primo Giudice, ripristinando il risultato di 0 – 1 a favore dell’ Acsi Orsa Maggiore di Sandonaci conseguito sul terreno di gioco; Infliggere alla predetta Società l’ammenda di euro 52,00 per l’errata compilazione della distinta di gara; Non addebitare la tassa ,stante l’accoglimento del reclamo.
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