COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 31 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: POL. ARPIFOGGIA – S.S.CANOSA del 18 gennaio 2004(Reclamo della Pol. Arpifoggia avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff n. 28 in data 22 gennaio 2004 del Comitato Regionale Puglia per la presunta posizione irregolare del calciatore Lopez Domenico).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 31 del 12/02/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: POL. ARPIFOGGIA – S.S.CANOSA del 18 gennaio 2004(Reclamo della Pol. Arpifoggia avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff n. 28 in data 22 gennaio 2004 del Comitato Regionale Puglia per la presunta posizione irregolare del calciatore Lopez Domenico). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato, nonché le controdeduzioni della S. S. Canosa; Dagli accertamenti esperiti è risultato che il calciatore Lopez Domenico ,nato l’8 dicembre 1983,squalificato per una gara per quarta ammonizione con il Com. Uff. n. 24 del 18 dicembre 2003,ha scontato detta squalifica nella gara successiva del 21 dicembre 2003 Canosa – San Nicandro Garganico,alla quale ha invece partecipato un omonimo del detto Lopez Domenico,nato il 19 ottobre 1981;pertanto il calciatore Lopez Domenico, nato l’8 dicembre 1983,ha preso parte alla gara in epigrafe in posizione regolare ,per cui il reclamo non può essere accolto. La presente decisione si diversifica dalla precedente delibera, adottata da questa Commissione Disciplinare(vedi Com. Uff. n. 27 del 15 gennaio 2004), avverso la quale la S. S. Canosa ha fatto ricorso alla CAF.Il motivo di tale diversa decisione è da attribuirsi al fatto che dalle controdeduzioni presentate dalla S. S. Canosa in merito al reclamo in esame, è stato precisato che nell’organico della Società risultano tesserati due calciatori omonimi (LOPEZ DOMENICO) con dati anagrafici diversi, come risulta dagli atti del Comitato Regionale. Se tali precisazioni fossero state comunicate tempestivamente, la Commissione Disciplinare avrebbe adottato una diversa delibera; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla Pol. Arpifoggia e, pertanto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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