COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A. S. CASTELLANETA – A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA dell’1 febbraio 2004 (Reclamo dell’ A. S. Bisceglie 1913 Don Uva in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BORRELLI MASSIMO, squalificato per sei gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 30 in data 5 febbraio 2004 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 32 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: A. S. CASTELLANETA – A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA dell’1 febbraio 2004 (Reclamo dell’ A. S. Bisceglie 1913 Don Uva in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BORRELLI MASSIMO, squalificato per sei gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 30 in data 5 febbraio 2004 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Rilevato che, dagli atti della gara, si evince che l’arbitro è stato spintonato dal calciatore BORRELLI MASSIMO, per cui ha dovuto indietreggiare leggermente, senza peraltro subire alcun danno fisico;
Considerato che, a carico del suddetto calciatore durante la stagione sportiva in corso, non è stato adottato alcun provvedimento disciplinare;
Ritenuto, pertanto, possibile addivenire ad un ridimensionamento della squalifica inflitta dal Primo Giudice
D E L I B E R A
Ridurre la squalifica comminata al calciatore BORRELLI MASSIMO a quattro gare effettive;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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