COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 34 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria Gara SAN MARZANO – GIOVENTU MARTINA del 21/12/2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 34 del 04/03/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo
Campionato di Seconda categoria
Gara SAN MARZANO - GIOVENTU MARTINA del 21/12/2003
Esaminati gli atti ufficiali;
visto il provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2004, con cui la Commissione Disciplinare ha trasmesso gli atti relativi alla gara in oggetto a questo Giudice Sportivo, ritenendo giustificata l'omissione commessa dalla A.S. GIOVENTU' MARTINA, sanzionata in prima istanza con la declaratoria di improcedibilità del ricorso;
questo Giudice Sportivo osserva quanto segue:
preliminarmente, sotto l'aspetto procedurale, deve essere ritenuta sussistente la competenza di questo Giudice a conoscere del merito del reclamo proposto dalla società ricorrente.
Infatti, l'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva, al comma 5, prevede espressamente che copia del ricorso debba essere inviata, da parte della società reclamante, alla eventuale controparte; il successivo comma 9 della medesima disposizione sanziona esplicitamente con la inammissibilità del reclamo la inosservanza della formalità innanzi menzionata, precisando che tale irregolarità procedurale non può essere sanata con i reclami in successiva istanza.
Al contrario, l'art. 42 del Codice di Giustizia Sportiva, nel prevedere che la società reclamante debba allegare alla documentazione originale del reclamo la ricevuta attestante l'invio dello stesso alla società controinteressata, non sanziona espressamente con la inammissibilità del ricorso l'inosservanza della menzionata prescrizione.
Alla luce delle citate disposizioni normative, deve ritenersi che, nella previsione codicistica, la mancata allegazione della ricevuta attestante l'invio del reclamo alla società controinteressata, configuri una irregolarità procedurale meno grave rispetto al mancato invio del reclamo alla controparte. Essa pertanto, ove verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, deve considerarsi sanabile mediante la produzione della ricevuta stessa con il reclamo in successiva istanza.
Fatte tali doverose precisazioni ed esaminando il merito del reclamo proposto dalla società A.S. Gioventù Martina, esso deve essere integralmente rigettato.
Infatti, come si evince inequivocabilmente dal referto di gara, dal supplemento allo stesso allegato, nonché da quello reso dall'arbitro in data 2 marzo 2004, i fatti dedotti dalla reclamante non trovano alcun riscontro nel contenuto dei citati atti ufficiali.
Conseguentemente deve ritenersi che i tesserati della medesima società abbiano immotivatamente rifiutato di proseguire l'incontro, provocando la sua definitiva sospensione.
Tutto ciò premesso, visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F., 12 comma 3 e 13 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva
DELIBERA
rigettarsi il reclamo proposto dalla Soc. A.S. GIOVENTU' MARTINA e per l’effetto confermarsi i provvedimenti già assunti con delibera del 13/1/2004 pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 15/1/2004.