COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 34 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara.ANSPI S.ERASMO – A. C. ACQUAVIVA del 7 febbraio 2004(Reclamo dell’Anspi S. Erasmo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 500,00 e per la squalifica inflitta al calciatore STANO ALESSANDRO (31 marzo 2004)di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 31 in data 12 febbraio 2004 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 34 del 04/03/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara.ANSPI S.ERASMO – A. C. ACQUAVIVA del 7 febbraio 2004(Reclamo dell’Anspi S. Erasmo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 500,00 e per la squalifica inflitta al calciatore STANO ALESSANDRO (31 marzo 2004)di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 31 in data 12 febbraio 2004 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerato che il reclamo proposto è stato inviato in data 26 febbraio 2004,ben oltre il termine di giorni dieci dalla data di pubblicazione del Com. Uff.n. 31 del 12 febbraio 2004,per cui è da ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 42 comma 5 CGS; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società ANSPI S: ERASMO e,per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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