COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 34 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del sig. Mauro Chiarelli, dirigente A.C. Entella Chiavari 1914, per violazione art. 1 c. 17 c. 8 C.G.S. e dell’A.C. Entella Chiavari per viol. Art. 2 c. 4 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 34 del 04/03/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del sig. Mauro Chiarelli, dirigente A.C. Entella Chiavari 1914, per violazione art. 1 c. 17 c. 8 C.G.S. e dell'A.C. Entella Chiavari per viol. Art. 2 c. 4 C.G.S. Con provvedimento del 10 febbraio 2004 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Signor Mauro Chiarelli, dirigente A.C. Entella Chiavari 1914, per aver svolto funzioni di dirigente accompagnatore nella gara Moconesi-Entella Chiavari del 9 Novembre 2003 non prestando ottemperanza al provvedimento d’inibizione adottato nei suoi confronti dal giudice sportivo, nonché la società per violazione dell’art. 2 c. 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione nessuna memoria difensiva è pervenuta a questo giudicante da parte dei soggetti deferiti. Alla riunione per la discussione è comparso il solo Procuratore Federale, nella persona dell’avv. Paolo Pronzato, che ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna per il Chiarelli alla sanzione della squalifica per sei giornate ed a quella dell’ammenda di € 400 per la società Entella Chiavari 1914. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva che il Chiarelli, nonostante squalificato dal Giudice Sportivo fino all’11.11.2003 (C.U. n. 16 del 6.11.2003 C.P. di Chiavari), era presente “in panchina” nella gara Moconesi – Entella Chiavari del 9.11.2003. Ciò costituisce violazione dell’art. 1 C.G.S in relazione alla norma dell’ordinamento federale che impedisce ai soggetti squalificati o inibiti lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva per il periodo d’incidenza della sanzione. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Signor Mauro Chiarelli alla quale consegue quella oggettiva della Società d’appartenenza ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S.. Sanzioni eque, tenuto conto che ili sodalizio deferito è iscritto al campionato di terza categoria, appaiono quelle di cui al dispositivo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al Signor Mauro Chiarelli, dirigente dell’A.C. Entella Chiavari 1914, l’inibizione fino al 15.4.2004 e all’A.C. Entella Chiavari 1914 l’ammenda di € 200 (Euro duecento/00). Dispone che copia della presente decisione sia trasmessa alla Procura Federale ed alle parti deferite in ossequio al disposto dell’art. 31 lett. D1 C.G.S.
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