COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°34 del 04/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società Pol. Cavenago Campionato Promozione ad opera del Presidente Federale in data 10/01/2004

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°34 del 04/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società Pol. Cavenago Campionato Promozione ad opera del Presidente Federale in data 10/01/2004 La Commissione Disciplinare PREMESSO Il Presidente Federale il 10/01/2004 ha deferito a questa Commissione Disciplinare la società sopraindicata per violazione dell’art.43 n.5 delle NOIF, per aver omesso la tassativa comunicazione relativa alla idoneità alla pratica agonistica e per l’eventuale partecipazione a gare del calciatore stesso. - che sono stati esperiti gli incombenti di cui all’art.37 n.2 C.G.S.; - che è comparsa avanti questa Commissione Disciplinare la società deferita sostenendo che la comunicazione era stata omessa per ignoranza della norma che la impone e che comunque il calciatore era stato immediatamente “fermato”. La Commissione Disciplinare, preso atto dell’ammissione di responsabilità della società, accertato che il calciatore non è stato utilizzato DICHIARA La responsabilità della società POL. CAVENAGO per aver violato l’art.43 n. 5 delle NOIF COMMINA Alla stessa l’ammenda di Euro 250,00. Manda alla Segreteria del C.R.L. di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it