COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°36 del 18/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO della società A.S. BARONA Camp. 2° Cat. / Gir. O, del Presidente della stessa società sig. MASSIMO RONCORONI e del calciatore DONATELLO TORTORA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°36 del 18/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO della società A.S. BARONA Camp. 2° Cat. / Gir. O, del Presidente della stessa società sig. MASSIMO RONCORONI e del calciatore DONATELLO TORTORA La Commissione Disciplinare PREMESSO Che il Presidente del Comitato Regionale Lombardia il 09/02/2004 ha deferito a questa Commissione la società, il di lei Presidente ed il calciatore in epigrafe, indicati per violazione dell’art.40 n.4 delle NOIF, contestando altresì al calciatore e alla società l’eventuale partecipazione del primo a gare ufficiali; che sono stati esperiti gli incombenti di rito; che i deferiti sono comparsi avanti questa Commissione, sostenendo che il calciatore era in possesso di richiesta di svincolo da parte della società di appartenenza e che quest’ultimo, dopo il deferimento, aveva dichiarato di non aver depositato la richiesta per pura dimenticanza; RILEVATO Che le norme sul tesseramento sono ben precise e che, su tutte, domina la regola che pone l’assoluto divieto del contemporaneo tesseramento per più società e che chi richiede un tesseramento ha l’onere di verificare l’effettiva possibilità del calciatore di sottoscrivere il tesseramento stesso; che l’omesso controllo costituisce comportamento negligente e quindi colpevole della società, che prima di richiedere il tesseramento deve, come detto svolgere accertamenti sulla sussistenza di vincoli precedenti; che l’allegata buona fede non equivale ad assenza di colpa né può prevalere sull’elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità e dove le decisioni devono rigorosamente fondarsi sulla base degli atti; che le risultanze istruttorie offrono convincente prova di colpevolezza e responsabilità per i fatti addebitati nel deferimento in oggetto, in quanto il calciatore risulta ancora tesserato per la società A.S. LORENTEGGIO; che agli atti risulta che il calciatore DONATELLO TORTORA è stato impiegato nella seguente gara: (01/02/2004 LEONE XIII/A.S. BARONA 1-1) che, in applicazione dell’art.42 n.4 e n.7 del C.G.S., il deferimento porta alla modifica del risultato conseguito sul campo solo se proposto nel termine di SETTE giorni dallo svolgimento della gara di calciatori non aventi titolo, mentre comporta solo provvedimenti disciplinari a carico della società, del Presidente e del tesserato se è decorso il termine di cui sopra; che anche per salvaguardare la regolarità del Campionato, qualora il deferimento sia proposto oltre il termine suddetto, la sanzione da comminare a carico delle società che utilizzano calciatori in posizione irregolare e che conseguono in tali gare un risultato positivo sul campo, deve essere quella prevista dall’art.13 lett. F del C.G.S. , e cioè la penalizzazione di uno o più punti in classifica ed in particolare TRE punti in caso di vittoria ed UN punto in caso di pareggio; che alla società, in caso di sconfitta, va comminata un’ammenda , da determinarsi secondo la categoria di appartenenza, per ogni gara alla quale ha partecipato il calciatore in posizione irregolare, in aggiunta all’ammenda per il doppio tesseramento; che da sanzionare sono pure il Presidente ed il calciatore. DELIBERA a) di squalificare il calciatore DONATELLO TORTORA a tutto il 24/04/2004 b) di inibire il sig. MASSIMO RONCORONI Presidente della A.S. BARONA a tutto il 24/06/2004 c) di comminare alla società A.S. BARONA, in relazione alla categoria di appartenenza l’ammenda di Euro 200,00 per violazione dell’art.40 n.4 delle NOIF d) di comminare alla società la penalizzazione di UN punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, in relazione alla gara: 01/02/2004 LEONE XIII/BARONA Manda alla Segreteria del C.R.L. di comunicare direttamente alle parti la presente decisione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it