COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°34 del 04/03/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Senago Calcio Camp. Prom. / Gir. B Avverso delibera della Commissione Disciplinare che ha confermato la squalifica del calciatore RICCARDO PANIZZOLO sino al 19/05/2004
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°34 del 04/03/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Senago Calcio Camp. Prom. / Gir. B
Avverso delibera della Commissione Disciplinare che ha confermato la squalifica del calciatore RICCARDO PANIZZOLO sino al 19/05/2004
(C.U. n.31 del C.R.L. datato 12/02/2004)
La Commissione Disciplinare rileva che non è prevista l’impugnazione di una delibera avanti il medesimo organo che ha emanato la delibera stessa.
Le delibere della Commissione Disciplinare, ove ne ricorrono o presupposti, devono essere impugnate avanti alla C.A.F..
Per tale motivo
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa.
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